Riesame in corso di giudizio e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (C.G.A.R.S. n. 84 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In virtù della natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, il giudizio non è preordinato alla tutela della generale legittimità dell’operato amministrativo, ma alla realizzazione della pretesa sostanziale fatta valere dal ricorrente. Il provvedimento amministrativo adottato in corso di giudizio determina cessazione della materia del contendere solo se, autonomamente assunto, realizzi pienamente l’interesse sostanziale sotteso al ricorso, rendendo inutile la pronuncia. Se invece l’atto sopravvenuto regola il rapporto oggetto del processo in senso ostativo al bene della vita, si configura improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La sopravvenuta carenza di interesse al ricorso di primo grado comporta l’improcedibilità dell’appello e dell’impugnazione originaria, con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), 38 e 85, comma 9, c.p.a.
Il Fatto
L’appellante aveva impugnato innanzi al TAR Sicilia la determinazione con cui il Comune aveva annullato d’ufficio il permesso di costruire formatosi per silenzio-assenso, in virtù del quale aveva realizzato un manufatto edile. Con motivi aggiunti aveva impugnato anche la successiva ordinanza di demolizione.
Il TAR, con sentenza n. 1521/2023, aveva rigettato il ricorso integrato dai motivi aggiunti, compensando le spese. Proposto appello, nel corso del giudizio l’appellante ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse: a seguito della constatazione di inottemperanza all’ordinanza di demolizione, aveva ottemperato spontaneamente, demolendo le opere, come accertato dal Comune. Ha quindi domandato dichiararsi l’improcedibilità del ricorso, con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il regime delle determinazioni amministrative sopravvenute in pendenza di giudizio, muovendo dall’inesauribilità del potere amministrativo, che consente all’Amministrazione di riesaminare i provvedimenti censurati e di pervenire a una rinnovata regolazione del rapporto sostanziale.
La distinzione decisiva è tra atto favorevole, idoneo a realizzare l’interesse sostanziale, e atto sfavorevole, ostativo al conseguimento del bene della vita. Solo il primo, se autonomamente assunto, determina la cessazione della materia del contendere; il secondo produce improcedibilità. La Corte richiama Consiglio di Stato, sez. V, n. 5031 del 2020 e Consiglio di Stato, sez. II, n. 742 del 2020, che subordina l’improcedibilità a una sopravvenienza tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza.
Resta fermo l’obbligo di statuire nel merito ove permanga un interesse, anche solo risarcitorio o strumentale, secondo Consiglio di Stato, sez. V, n. 1214 del 2018. Il Collegio richiama altresì l’Adunanza Plenaria n. 4 del 2011, che colloca la verifica della legittimazione in posizione pregiudiziale rispetto al merito, in coerenza con i principi della giurisdizione soggettiva e dell’impulso di parte.
Quanto agli atti adottati in esecuzione di un ordine cautelare o degli effetti conformativi di una sentenza appellata, il Collegio distingue l’ottemperanza, che non incide sulla procedibilità, dal provvedimento solo occasionato dall’ordine giudiziale, che integra la cessazione della materia del contendere, da dichiarare con sentenza di merito ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 5466 del 2018).
Nel caso concreto, l’ottemperanza all’ingiunzione a demolire, accertata dal Comune, ha reso impossibile il conseguimento del bene della vita ambito. Il rapporto processuale non perde unitarietà per l’articolazione in gradi: la carenza di interesse al ricorso di primo grado determina l’improcedibilità dell’appello e dell’impugnazione originaria, con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, secondo l’indirizzo di Consiglio di Stato, sez. IV, n. 824 del 2017 e Consiglio di Stato, sez. V, n. 4699 del 2017. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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