Consorzio e mandato senza rappresentanza: riaddebito IVA imponibile (Cass. civ. Sez. V n. 32026 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini IVA, la qualificazione dei rapporti tra consorzio e consorziati non dipende dalla sola previsione statutaria di un mandato con rappresentanza, ma dalla condotta concretamente tenuta. Ove il consorzio acquisisca servizi in nome proprio e li riaddebiti ai consorziati, opera la regola dell’art. 3, terzo comma, decreto IVA: le prestazioni rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra mandante e mandatario, con la conseguenza che le relative fatture sono imponibili e non esenti. La mancata applicazione dell’imposta determina un danno erariale, né l’erronea esenzione può fondare un legittimo affidamento in difetto di assicurazioni precise e concordanti dell’Amministrazione finanziaria.

Il Fatto

Il Consorzio riceveva gli avvisi di accertamento per IVA relativi agli anni di imposta 2011 e 2012. L’Agenzia delle entrate contestava di avere effettuato operazioni passive a beneficio dei consorziati con addebito dell’imposta e di avere poi ribaltato i costi ai consorziati senza addebito di IVA.

La CTP di Ancona accoglieva il ricorso del Consorzio; la CTR delle Marche, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia, riconosceva la legittimità del recupero impositivo. Il Consorzio proponeva ricorso per cassazione con sei motivi, illustrati da memoria.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il motivo sul preteso contrasto di giudicati con una pronuncia della CTR favorevole al contribuente per altre annualità. Il motivo è infondato: la decisione richiamata non risulta passata in giudicato, è essa stessa impugnata davanti alla Corte e concerne differenti periodi di imposta.

Sul riaddebito dei costi, la Corte richiama il principio secondo cui, per stabilire se il consorzio agisca in rappresentanza dei consorziati, il giudice deve verificare se atto costitutivo e statuto prevedano la spendita del nome; nel silenzio, rilevano i singoli negozi e i poteri concretamente esercitati, con apprezzamento complessivo degli interessi perseguiti (Cass. n. 24703 del 17.08.2023).

Nel caso concreto la CTR, pur esaminando le previsioni statutarie, ha accertato in fatto che i rapporti erano sussumibili nel mandato senza rappresentanza, accertamento di esclusiva competenza del giudice di merito (Cass. n. 22571 del 09.08.2024). Il Consorzio aveva acquisito i servizi non in proprio, ma per conto dei consorziati, fatturando loro i servizi ricevuti dal fornitore.

Trova quindi applicazione l’art. 3, terzo comma, decreto IVA: le fatture emesse dal mandatario nei confronti del mandante sono imponibili al pari di quelle emesse dal fornitore. Il motivo che contesta la ricostruzione non intercetta la ratio decidendi, poiché la CTR ha dato conto dello statuto ma ha verificato che la condotta concreta non vi si era attenuta.

Quanto al danno erariale, il mancato assoggettamento ad IVA ha comportato un mancato incasso nei tempi di legge (Cass. n. 656 del 15.01.2014; Cass. n. 2477 del 06.02.2006). Sul legittimo affidamento, la Corte richiama l’orientamento che ne limita l’effetto all’esclusione delle sanzioni (Cass. n. 370 del 09.01.2019) e le precisazioni delle Sezioni Unite n. 30051 del 21.11.2024: l’affidamento non può fondarsi sulla mera illegittimità dell’atto né su una valutazione erronea dell’Amministrazione. Non integra assicurazione precisa, secondo la giurisprudenza europea (CGUE Veloserviss, C-427/14; CGUE Határ Diszkont, C-427/23), la comunicazione di avvenuto espletamento dei controlli. La condotta dell’Agenzia è stata coerente, avendo emesso avvisi anche per le annualità precedenti. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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