Consorzio stabile non partecipante privo di legittimazione a impugnare il bando (Cons. Stato n. 2460 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consorzio stabile che, pur avendo la possibilità di partecipare alla gara, scelga autonomamente di non presentare offerta è privo di legittimazione a impugnare le clausole della lex specialis che non siano immediatamente escludenti. L’operatore che non ha partecipato può essere portatore di un interesse di mero fatto alla caducazione dell’intera selezione, non tutelabile; l’interesse strumentale alla riedizione della gara è tutelabile solo se collegato a una posizione giuridica attiva, non a interessi ipotetici o eventuali. La deroga alla regola della doppia impugnativa opera in ipotesi tassative e va intesa in senso restrittivo. Le clausole impositive di requisiti organizzativi ed esperienziali, se correttamente interpretate e prive di effetti oggettivamente preclusivi, non integrano l’immediata lesività e rientrano nella discrezionalità della stazione appaltante.
Il Fatto
La controversia riguarda la procedura indetta, per conto di un Comune, da una società affidataria delle funzioni di centrale di committenza, per l’affidamento del servizio di raccolta differenziata e igiene urbana per cinque anni. Un consorzio stabile ha impugnato, con ricorso e motivi aggiunti, il bando, il disciplinare e i relativi allegati, dolendosi in particolare dei requisiti di idoneità professionale richiesti anche in capo ai consorziati esecutori, della disponibilità di impianti di ricezione dei rifiuti, del requisito esperienziale della percentuale di raccolta differenziata e dell’asserita incompetenza della centrale di committenza.
Il consorzio non ha partecipato alla gara. Il TAR Lazio ha dichiarato il ricorso e i motivi aggiunti inammissibili e infondati, compensando le spese. Il consorzio ha proposto appello, articolato in quattro motivi, insistendo per la riedizione della procedura.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dalla regola della legittimazione a ricorrere nel settore dei contratti pubblici. Chi non ha partecipato alla gara può agire solo in tre ipotesi tassative: contestazione in radice dell’indizione, contestazione dell’affidamento diretto in luogo della gara, impugnazione di clausole immediatamente escludenti. Il Collegio richiama la Adunanza plenaria n. 4/2018 e la nozione di clausole escludenti come quelle che impediscono, in modo oggettivo e macroscopico, a un normale operatore di formulare un’offerta corretta.
Sul primo motivo, la Corte osserva che l’art. 67, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 colloca le autorizzazioni e i titoli abilitativi in capo al consorziato esecutore. La stazione appaltante aveva pubblicato un chiarimento in corso di gara, prima della scadenza del termine per le offerte, che consentiva la partecipazione in proprio o tramite esecutrice in possesso dei requisiti: il consorzio avrebbe quindi potuto offrire. La inammissibilità del ricorso di primo grado va confermata.
La Corte esclude anche la configurabilità di un interesse strumentale tutelabile. L’interesse ad agire è stato ampliato dalla giurisprudenza, ma resta ancorato a una posizione giuridica attiva: non si riconosce tutela a interessi meramente ipotetici o eventuali. Il consorzio, che poteva partecipare e non l’ha fatto, vanta solo un interesse di mero fatto alla riedizione della procedura.
Nel merito, il secondo e il terzo motivo poggiano su un equivoco interpretativo. Il requisito della disponibilità di impianti attiene alla serietà organizzativa dell’operatore e non richiede la titolarità esclusiva già al momento dell’offerta; il requisito esperienziale, chiarito dalla stazione appaltante, richiedeva un servizio con percentuale di raccolta differenziata del 60% anche per una sola annualità nel decennio, soglia coerente con la disciplina regionale e con la discrezionalità tecnica dell’amministrazione.
Il quarto motivo è inammissibile, per mancata impugnazione dell’atto di indizione, e comunque infondato: la delibera comunale aveva demandato alla centrale di committenza la nomina della commissione, l’organizzazione e la responsabilità della gara, in linea con le indicazioni dell’ANAC. L’appello è respinto, con conferma della sentenza e condanna dell’appellante alle spese di lite.
Nota della Redazione
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