Responsabilità per contaminazione da sversamento e obblighi del soggetto interessato (Cons. Stato n. 2971 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Comune approva, all’esito della conferenza di servizi, il progetto di messa in sicurezza e di bonifica presentato dal soggetto che gestisce il sito non integra, di per sé, un accertamento della responsabilità ex art. 244 del d.lgs. n. 152/2006, riservata alla Città Metropolitana. Chi ha spontaneamente assunto la gestione dell’intero ciclo procedimentale — messa in sicurezza d’emergenza, caratterizzazione, analisi di rischio e progetto di messa in sicurezza permanente — in dichiarata applicazione dell’art. 242 del TUA, non può poi sottrarsi all’esecuzione degli interventi approvati invocando la propria qualità di mero soggetto interessato. La responsabilità solidale per la contaminazione da sversamento di idrocarburi sussiste anche in presenza di altre fonti inquinanti, quando lo sversamento costituisca concausa certa e puntuale. L’evento alluvionale non integra forza maggiore ove l’area fosse già classificata a rischio idrogeologico e imponesse misure di difesa.
Il Fatto
Nel corso dell’evento alluvionale del 25 novembre 2016, in un complesso immobiliare di edilizia residenziale pubblica, l’allagamento dei locali interrati provocava la fuoriuscita di nafta da un serbatoio dismesso, con dispersione del combustibile nel terreno e nelle aree circostanti. L’ente gestore eseguiva spontaneamente la messa in sicurezza d’emergenza, presentava il piano di caratterizzazione, l’analisi di rischio e, da ultimo, il progetto di messa in sicurezza operativa e permanente delle aree interne ed esterne.
Il Comune approvava il progetto in conferenza di servizi, imponendo la prestazione di garanzie finanziarie pari al 50% del costo stimato degli interventi e prescrivendo l’inserimento nel regolamento condominiale del divieto di accesso alle aree verdi contaminate. L’ente gestore impugnava gli atti, senza successo in primo grado, lamentando di essere stato trattato come responsabile dell’inquinamento pur avendo agito come soggetto interessato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, rilevando che essa attiene al merito e cioè all’accertamento della responsabilità per l’inquinamento. Nel merito, chiarisce che né la determinazione comunale né la sentenza impugnata attribuiscono all’appellante una responsabilità formale ex art. 244 del TUA: il provvedimento si limita ad approvare il progetto presentato dall’ente, configurabile come soggetto interessato ma anche corresponsabile dello sversamento nei terreni amministrati e nelle aree esterne perimetrate.
La censura secondo cui l’ente avrebbe agito solo nel proprio interesse è infondata. L’appellante non si è limitata a un intervento minimo: ha presentato MISE, piano di caratterizzazione, analisi di rischio e progetto di messa in sicurezza permanente, assumendo la gestione dell’intera procedura e l’obbligo di portarla a compimento ai sensi dell’art. 242 del TUA. Ne deriva la legittimità della garanzia del 50%, escludendosi che l’ente rientri tra i proprietari non responsabili ai quali è riservata la riduzione al 10%.
Quanto alla forza maggiore, la Corte condivide la motivazione del TAR: l’area era già classificata a rischio idrogeologico (Classe IIb), con obbligo di adottare misure di difesa attiva e passiva, e l’evento non era del tutto imprevedibile. La nafta era rimasta per anni nelle cisterne dismesse: la condotta negligente e il deficit di vigilanza sulle cose in custodia si pongono in relazione causale con lo sversamento. La presenza di altre fonti inquinanti non elimina la fonte certa, che obbliga l’ente alla bonifica quanto meno a titolo di responsabilità solidale.
Infine, la Corte ritiene infondate le censure sulle aree a monte e sulla prescrizione condominiale. Il progetto stesso ha previsto la messa in sicurezza dell’intera area come sito unico; i rilievi di ARPA — ostacoli antropici al deflusso e ristagno delle acque — sono immuni da irragionevolezza. La prescrizione sul regolamento condominiale è stata anticipata dall’ente con la diffida del 2017 e dallo stesso inserita nel progetto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.