Tatuaggio in corso di rimozione: la Commissione deve qualificare il segno cutaneo (Cons. Stato n. 2961 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La causa di non idoneità costituita dalla presenza di tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall’uniforme, prevista dalla tabella 1, punto 2, lett. b), del d.m. 30 giugno 2003, n. 198, non si risolve in un accertamento meramente vincolato. Il giudizio di esclusione deve essere congruamente motivato in ordine alla visibilità del tatuaggio, indicandone non solo l’ubicazione in termini di potenziale individuabilità, ma anche l’effettiva consistenza, con una istruttoria adeguata sulla prova di visibilità e sulle dimensioni del capo di uniforme utilizzato. La Commissione medica è inoltre tenuta a qualificare i segni presenti sulla cute al momento della visita: se essi costituiscano ancora tatuaggio ai sensi della lett. b) ovvero esito di un trattamento di rimozione, assimilabile a una cicatrice e valutabile ai sensi della lett. a) della medesima disposizione. Il principio del tempus regit actum non è violato, dovendo la Commissione accertare l’effettivo stato del candidato al momento della visita.
Il Fatto
Il ricorrente partecipava al concorso per l’assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato. Sottopostosi agli accertamenti psico-fisici, veniva giudicato non idoneo per la presenza di un tatuaggio in zona non coperta dall’uniforme, collocato sul braccio destro, «in via di rimozione, ma ancora visibile». Seguiva l’esclusione dalla graduatoria di merito.
Il candidato impugnava dinanzi al TAR Lazio il verbale, la scheda medica, il provvedimento di esclusione e la graduatoria. Il TAR, con sentenza n. 16613/2024, rigettava il ricorso, valorizzando la distinzione tra tatuaggi in zone coperte e non coperte dall’uniforme e l’assenza di discrezionalità nella prima ipotesi. Proponeva quindi appello, deducendo la carenza di istruttoria e il difetto di motivazione del giudizio di non idoneità.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato richiama i principi generali in materia di tatuaggi, ma rileva che il caso presenta elementi peculiari idonei a fondare i vizi di carenza di istruttoria e di motivazione. Il primo motivo di appello, osserva il Collegio, non investe la vincolatività della scelta amministrativa, bensì l’erroneità della valutazione posta a base del provvedimento.
La Commissione aveva affermato la visibilità del tatuaggio, ma il dato non appare pacifico alla luce della documentazione fotografica. Non è stata chiarita con precisione la taglia della maglietta utilizzata per la prova di visibilità: il tatuaggio emergeva di pochi millimetri, emersione che sarebbe risultata esclusa usando un capo di taglia maggiore, come da produzione fotografica dell’appellante. Il Collegio non sovrappone la propria valutazione a quella amministrativa, ma rileva che non è stata condotta una istruttoria adeguata a sostenere la visibilità del tatuaggio.
Il giudizio di esclusione deve essere congruamente motivato in ordine alla visibilità, indicandone non solo l’ubicazione ma anche l’effettiva consistenza, secondo l’indirizzo di Cons. Stato, sez. II, n. 9583/2022, che richiama Cons. Stato, sez. II, n. 5875/2019 e Cons. Stato, sez. III, n. 3729/2019. Nella specie l’istruttoria e la motivazione risultano insufficienti.
Carente è anche l’istruttoria sulla qualificazione del segno residuo: pacifico che la rimozione fosse in corso, la Commissione non ha chiarito perché i segni dovessero essere ancora qualificabili come tatuaggio ai sensi della lett. b), anziché come alterazione acquisita cronica della cute ai sensi della lett. a), da valutare quanto a carattere deturpante o fisiognomico. Il Collegio precisa che ciò non viola il tempus regit actum: la Commissione doveva accertare l’effettivo stato del candidato al momento della visita. L’appello è quindi accolto, con annullamento del provvedimento di non idoneità e nuovo esame demandato all’Amministrazione.
Nota della Redazione
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