Contestazione disciplinare generica e diritto di difesa del docente (Cons. Stato n. 5185 del 13.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento disciplinare Universitario l’atto di contestazione degli addebiti deve individuare i fatti nella loro materialità, con riferimenti univoci a date, luoghi e persone, e non può fondarsi su segnalazioni anonime né su concetti indeterminati. La contestazione non è soggetta ai canoni dell’imputazione penale, ma la sua specificità è posta a garanzia del diritto di difesa dell’incolpato, che deve essere posto in condizione di rispondere su un quadro accusatorio definito. Il vizio di genericità della contestazione non è sanato dalle dichiarazioni acquisite nel corso del procedimento, delle quali l’incolpato abbia avuto cognizione postuma e segmentata. È legittima la composizione del Collegio di disciplina che non annoveri il delegato del rettore tra le cariche incompatibili, ove lo statuto preveda elezione a scrutinio segreto da parte del Senato accademico.
Il Fatto
L’Università appellante impugna la sentenza con cui il TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, ha parzialmente accolto il ricorso di una docente avverso la deliberazione del Consiglio di amministrazione che le aveva irrogato la sospensione dal servizio e dallo stipendio per centoventi giorni. Il primo giudice ha ritenuto fondata la censura di genericità relativa a uno degli addebiti, quello concernente comportamenti asseritamente lesivi della dignità e del decoro degli studenti in sede di esami di profitto, per il quale era stata irrogata la sospensione di quarantacinque giorni.
L’Ateneo contesta il ragionamento del Tribunale e insiste per la legittimità del proprio operato. La docente si costituisce, resiste all’appello principale e propone appello incidentale avverso le censure disattese in primo grado. La causa giunge davanti al Consiglio di Stato dopo il rinvio al merito della domanda cautelare, disposto su accordo delle parti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la genesi del procedimento: la segnalazione dell’associazione studentesca, gli accertamenti preliminari e la contestazione del 17 febbraio 2023, incentrata su comportamenti non conformi ai doveri di correttezza e lesivi della dignità degli studenti. L’appellante sostiene la specificità dell’addebito, richiamando i documenti acquisiti e le testimonianze di soggetti individuati.
Il Consiglio di Stato precisa che per l’avvio dell’azione disciplinare è necessaria la conoscenza certa dei fatti, non la loro dimostrazione, posto che il procedimento è la sede dell’accertamento. Richiama Cons. St., Sez. IV, n. 3161 del 2006 e Sez. VI, n. 2379 del 2019: l’atto di contestazione può essere adottato solo quando il quadro della vicenda sia definito, non in presenza di una generica conoscenza di fatti astrattamente rilevanti. La regola è posta a garanzia dell’incolpato, che deve difendersi su un quadro accusatorio definito (Sez. VI, n. 2599 del 2008).
Nel caso concreto mancano riferimenti univoci a fatti determinati negli elementi essenziali — date, luoghi, persone — e risultano generici tanto la lettera associativa quanto gli articoli di stampa, basati su testimonianze anonime non circostanziate. Il Collegio richiama l’art. 61 dello statuto di Ateneo, che vieta l’avvio del procedimento su segnalazioni anonime, e rileva che alcune mail contengono elementi inconferenti, mentre altre, pur risalenti al 2021, non avevano mai determinato contestazioni. La genericità ha inciso sul diritto di difesa, come dimostra la memoria tempestiva dell’incolpata, e non è sanata dalle dichiarazioni acquisite in varie sedute, note solo in modo postumo e segmentato.
Quanto all’appello incidentale, il Collegio esclude il vizio di composizione del Collegio di disciplina: lo statuto non annovera il delegato del rettore tra le cariche incompatibili e prevede elezione a scrutinio segreto da parte del Senato accademico, con ampie garanzie di terzietà. È infondata anche la dedotta tardività: l’art. 10 della l. n. 240 del 2010 fissa il termine di trenta giorni dalla conoscenza dei fatti, qui coincidente con la ricezione della segnalazione del 6 febbraio 2023. Nessuna illegittimità deriva dalla redazione della motivazione in seduta successiva alla votazione, trattandosi di modalità organizzative rimesse all’autonomia dell’organo. Respinte la domanda di cancellazione della frase asseritamente offensiva, per la chiusura della fase cautelare e la natura delle locuzioni, e le ulteriori censure non riproposte, coperte da giudicato, la Corte conferma la sentenza e compensa le spese.
Nota della Redazione
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