Contestazione disciplinare generica e mutata: illegittima la sanzione al docente (Cons. Stato n. 8630 del 06.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La contestazione disciplinare che imputi al dipendente una condotta negligente deve tipizzare le regole di diligenza violate, declinandole con riferimento alle singole condotte contestate, e individuare in modo specifico i fatti e l’arco temporale, a pena di genericità dell’addebito e di lesione del diritto di difesa. È illegittimo il procedimento nel quale l’amministrazione, dopo una contestazione iniziale descrittiva di un illecito omissivo proprio, muti l’addebito in quello di omessa vigilanza sul delegato, configurando un illecito omissivo improprio, specie se il relativo atto istruttorio sia osteso solo in un secondo momento. Tale mutamento dell’addebito, unito al difetto di istruttoria e alla preclusione dell’accesso agli atti del connesso procedimento a carico del delegato, integra eccesso di potere e violazione del principio di necessaria corrispondenza tra contestazione e sanzione.

Il Fatto

Una ricercatrice a tempo indeterminato, in servizio presso un ateneo e responsabile sanitario di un presidio poliambulatoriale, riceve una sanzione di sospensione dall’insegnamento, dalle funzioni accademiche e assistenziali e dallo stipendio per quindici giorni. All’origine vi è la contestazione, mossale con decreto rettorile, di avere negligentemente compilato e trasmesso all’ASL le schede di notifica di centocinque casi di Covid accertati, buona parte dei quali ricadenti nel periodo di sua assenza per malattia.

La ricorrente impugna il provvedimento dinanzi al TAR Lazio, che rigetta il ricorso. Propone appello deducendo, tra l’altro, la genericità della contestazione, l’indebito mutamento dell’addebito nel corso dell’istruttoria e la lesione del contraddittorio.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato accoglie i primi tre motivi, esaminati congiuntamente perché convergenti sull’illegittimità della sanzione. La contestazione rettorile descriveva la condotta come negligente nella compilazione e nella trasmissione dei referti, senza ulteriori specificazioni. Poiché la negligenza è categoria di colpa generica, l’autorità procedente avrebbe dovuto indicare compiutamente quali regole di diligenza fossero state disattese, distinguendo tra le due attività. La lacuna è tanto più rilevante in una situazione straordinaria come l’epidemia da Coronavirus, nella quale mancavano regole precise di gestione dei dati sanitari e la stessa incolpata aveva di fatto elaborato un protocollo, senza direttive iniziali dagli organi direttivi.

La contestazione era generica anche sul piano contenutistico, per l’ampiezza del numero di casi e dell’arco temporale, elementi che rendevano assai difficoltosa la difesa, tanto più che la maggior parte delle pratiche era collocata nel periodo di assenza per malattia, quando le stesse erano gestite dal delegato.

Accanto alla genericità, il Collegio ravvisa l’indebito mutamento dell’addebito. Nella segnalazione del Direttore Generale, principale atto istruttorio, la condotta contestata è sensibilmente diversa: non l’omessa compilazione o trasmissione, ma la mancata vigilanza sul delegato e la tardiva denuncia delle sue omissioni. Cambia il numero delle omissioni e cambia la qualificazione giuridica: si passa da un illecito omissivo proprio a un illecito omissivo improprio, con addebito di causalità rispetto all’evento. La perplessità è aggravata dal fatto che nella segnalazione si dava per accertata l’omissione del delegato mentre il relativo procedimento era ancora in corso e si concluse con un proscioglimento.

Il mutamento ha prodotto un effetto di spiazzamento: la difesa approntata sulla contestazione rettorile rischiava di divenire auto-accusatoria, poiché la responsabilità del delegato, addotta a discolpa, costituiva invece il nuovo contenuto dell’addebito. A ciò si aggiunge il difetto di istruttoria: gli elementi che documentavano la natura della responsabilità erano presenti in atti sin dall’avvio del procedimento. Il Collegio rileva inoltre l’illegittimo diniego di accesso agli atti del procedimento a carico del delegato, in violazione del contraddittorio procedimentale, e l’insussistenza dell’addebito di omessa vigilanza rispetto ai pochi casi residuati, riferibili a un periodo di assenza di entrambi i dirigenti.

Accolto l’appello, la sentenza è riformata e gli atti impugnati sono annullati, con compensazione delle spese del doppio grado per la complessità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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