Riconoscimento titoli esteri: autoresponsabilità e onere documentale sull’istante (Cons. Stato n. 8631 del 06.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in altro Stato membro impone all’amministrazione una valutazione comparativa in concreto del percorso formativo, ma tale dovere presuppone che l’istante abbia allegato la documentazione idonea a renderla possibile. L’attestazione dell’autorità competente estera che indichi la disciplina insegnabile e la fascia di età degli alunni, la durata legale dei percorsi e i programmi formativi costituiscono elementi essenziali, e non meramente formali, dell’istruttoria. In loro assenza il diniego è legittimo, perché l’amministrazione non è posta in condizione di comparare i contenuti né di disporre eventuali misure compensative, che presuppongono comunque l’accoglimento dell’istanza. Il principio di autoresponsabilità grava sul richiedente, cui non è consentito scaricare sull’amministrazione l’onere di reperire i dati mancanti. Non è preclusa la presentazione di una nuova domanda completa.
Il Fatto
Il Ministero dell’istruzione e del merito ha impugnato la sentenza con cui il TAR Lazio aveva accolto il ricorso avverso il provvedimento di conclusione negativa del procedimento di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania. L’istante, laureata in economia e commercio in Italia, aveva chiesto il riconoscimento del titolo rumeno per l’insegnamento nelle classi di concorso di scienze economico-aziendali e di scienze matematiche applicate.
Il diniego si fondava sull’assenza dell’attestazione del Ministero rumeno recante disciplina e fascia di età, della documentazione sulla durata legale dei percorsi e dei programmi formativi completi; profili cui si aggiungeva la mancanza di Apostille o altra legalizzazione. Il TAR, richiamate le sentenze dell’Adunanza plenaria n. 18 e n. 19 del 2022, aveva ritenuto che le verifiche andassero compiute anche in mancanza dei documenti e che la richiesta di apostille contrastasse con gli artt. 45 e 49 del TFUE.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui, a fronte di una laurea conseguita in Italia e di una qualificazione abilitante ottenuta in un paese europeo, non sussistono i presupposti per il diniego. Richiama quindi il diritto primario dell’Unione e la giurisprudenza della Corte di giustizia (cause C-238/98 Hocsman, C-232/99 Commissione/Spagna, C-298/14 Brouillard, C-166/20), che impone all’autorità nazionale di confrontare le qualifiche attestate con quelle richieste dalla normativa interna.
Sul piano sistematico richiama i principi dell’Adunanza plenaria n. 22 del 2022: l’identità tra i titoli non è necessaria, essendo sufficiente l’equivalenza, e le certificazioni estere vanno valutate secondo il sistema generale di riconoscimento, disponendo se del caso le misure compensative ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE.
Il Collegio precisa però che questo dovere di comparazione non è incondizionato. Nel caso concreto l’istante ha documentato solo il Nivel I e il Nivel II, di contenuto esclusivamente psico-pedagogico, senza provare la durata legale dei percorsi né le conoscenze specialistiche acquisite. L’attestazione ministeriale rumena, prodotta solo in corso di giudizio e dopo il diniego, è l’unico documento idoneo a dimostrare se e in quale materia il diritto di insegnare sia stato effettivamente conseguito.
La Corte Valorizza il principio di autoresponsabilità: tra la domanda e la richiesta di integrazione l’interessata non ha attivato alcuna iniziativa per completare l’istanza. L’incompletezza non è dunque formale, ma sostanziale, avendo impedito all’amministrazione la comparazione e, a monte, ogni valutazione sulle misure compensative, che presuppongono l’accoglimento della richiesta. L’appello è pertanto accolto e il ricorso introduttivo respinto, con compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.