Contestazione in fatto dell’aggravante di cui all’art. 576 comma 5-bis cod. pen. (Cass. pen. Sez. V n. 35421 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di circostanze aggravanti, la contestazione in fatto non richiede l’enunciazione letterale della fattispecie né l’indicazione della specifica norma di legge, essendo sufficiente che l’imputazione riporti in maniera chiara e precisa gli elementi di fatto che la integrano. Il giudizio sulla idoneità della formulazione non si svolge in astratto, ma tiene conto delle particolari connotazioni dell’aggravante. Quando questa sia autoevidente, perché strutturata in comportamenti descritti nella loro materialità, l’indicazione dei fatti materiali è idonea a ricondurre nell’imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi. La lettura logicamente combinata di più capi di imputazione può rendere palese la sussistenza del dato circostanziale e garantire l’adeguato esercizio dei diritti di difesa.
Il Fatto
La Corte di appello di Ancona ha confermato la decisione del Tribunale di Pesaro che, nel rito abbreviato, aveva riconosciuto il ricorrente colpevole di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate ai sensi degli artt. 61 n. 2 e 576 n. 5-bis cod. pen. e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.
Il ricorso per cassazione, affidato a un motivo unico, ha lamentato la violazione di legge in ordine alla ravvisata sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 576, comma 5-bis, cod. pen., ritenuta contestata in fatto. Il ricorrente ha sostenuto che mancavano i presupposti di fatto della circostanza e che la contestazione non era stata enunciata in forma chiara e precisa, in contrasto con l’art. 417, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Quinta Sezione ha ricostruito la nozione di contestazione in fatto muovendo dai principi affermati dalle Sezioni Unite n. 24906 del 18.04.2019, Sorge. Per tale deve intendersi una formulazione dell’imputazione che, pur senza enunciazione letterale della fattispecie circostanziale o indicazione della norma che la prevede, riporti in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto che la integrano, consentendo all’imputato di averne piena cognizione e di difendersi adeguatamente.
L’esigenza di un’informazione dettagliata trova fondamento nelle norme codicistiche sulla contestazione e nei principi convenzionali di cui all’art. 6, par. 3, lett. a), CEDU. Il giudizio di idoneità della formulazione testuale non si formula in astratto, ma considera le particolari connotazioni con cui l’aggravante è costruita. Se la fattispecie è autoevidente, perché si struttura in comportamenti descritti nella loro materialità, l’indicazione dei fatti materiali è sufficiente a integrarla. Ove la previsione includa componenti valutative, occorre invece che i relativi risultati siano esplicitati.
Nel caso concreto, il capo a) dell’imputazione, relativo alla resistenza ai sensi dell’art. 337 cod. pen., descrive la condotta violenta e minacciosa attuata nei confronti di tre militari nell’esercizio delle funzioni, durante il servizio d’istituto, con lesioni a una gamba di uno di essi “meglio descritte al capo successivo”. Il capo b), relativo alle lesioni, descrive la condotta lesiva come commessa “al fine di commettere il reato di cui al capo precedente”.
È dalla lettura logicamente combinata dei due capi che si trae la contestazione in fatto dell’aggravante di cui all’art. 576, comma 5-bis, cod. pen. La lettura integrata fa emergere con chiarezza che il fatto lesivo è stato attuato in danno di uno dei militari indicati nel capo a) nello svolgimento di atti doverosi. La Corte ha richiamato la propria Sez. V n. 46979 dell’11.11.2024, che in analoga fattispecie aveva ritenuto aggravata la fattispecie proprio in ragione della lettura unitaria dei due capi di imputazione.
La Corte di appello ha dunque correttamente ritenuto contestata in fatto l’aggravante, di natura autoevidente perché strettamente correlata alla qualifica soggettiva delle persone offese e all’ampia descrizione del nesso tra le lesioni e l’attività di servizio. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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