Contiguità criminale e dichiarazioni dei collaboratori legittimano l’interdittiva (C.G.A.R.S. n. 336 del 22.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
È legittima l’informazione antimafia interdittiva che si fondi sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, poiché in sede amministrativa non opera il metro dell’oltre ogni ragionevole dubbio, ma quello del più probabile che non. Il pericolo di infiltrazione mafiosa integra una fattispecie di pericolo propria del diritto della prevenzione: non sanziona fatti penalmente rilevanti, ma scongiura una minaccia per la sicurezza pubblica e la probabilità che l’infiltrazione si realizzi. L’accertata relazione di contiguità criminale con soggetto intraneo al sodalizio mafioso, pur in assenza di condotte di reato, sostiene il giudizio prognostico negativo. La legittimità dell’atto si scrutinа secondo il principio del tempus regit actum, con la conseguenza che le sopravvenienze favorevoli non inficiano l’atto, ma possono fondare una revoca o l’aggiornamento dell’esito informativo.

Il Fatto

Il Prefetto aveva adottato, ai sensi dell’art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011, un’informativa antimafia interdittiva nei confronti di un’impresa individuale. Il quadro indiziario muoveva dalla condanna del titolare per resistenza a pubblico ufficiale, da un divieto di ritorno nel comune di residenza e dall’arresto in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare per associazione per delinquere di tipo mafioso. Il Tribunale del riesame aveva poi annullato l’ordinanza cautelare e la posizione dell’interessato era stata stralciata dal procedimento principale.

Il ricorrente impugnava l’interdittiva davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 84 del codice antimafia, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e travisamento dei fatti. Nel corso del giudizio produceva la richiesta di archiviazione della Procura distrettuale antimafia e l’ordinanza della Corte d’appello di Catania che aveva riconosciuto l’ingiusta detenzione. Il TAR respingeva il ricorso e compensava le spese; la parte soccombente proponeva appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distinzione tra la logica del processo penale e quella del giudizio amministrativo. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, prive di riscontri esterni nel processo penale, possono essere criticamente valutate dalla pubblica amministrazione prima e dal giudice amministrativo dopo, perché il pericolo di infiltrazione si accerta con un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, fondato su indizi gravi, precisi e concordanti, e non richiede la certezza tipica dell’accertamento della responsabilità penale.

Richiamando l’art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011, il Collegio ricorda che il legislatore assume a elemento fondante dell’informazione antimafia anche gli eventuali tentativi di infiltrazione tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa. Si tratta di una fattispecie di pericolo, che non esige un evento attuale o verificatosi, ma solo potenziale e non meramente aleatorio. Su queste basi il Collegio aderisce all’insegnamento di Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2025, n. 722, e alla giurisprudenza amministrativa conforme.

Calata la fattispecie nelle coordinate ermeneutiche così ricostruite, la Corte ritiene che il Prefetto abbia fatto corretta applicazione delle norme antimafia. L’ordinanza del Tribunale del riesame, valorizzata dalla difesa, non omette di vagliare la credibilità soggettiva dei propalanti e anzi ne riconosce la dignità accusatoria. Il giudice penale, pur escludendo la militanza dell’interessato nel sodalizio, afferma espressamente l’esistenza di una relazione di contiguità criminale con un soggetto sconsigliato per la sua intraneità al clan, rendendo necessari ulteriori approfondimenti. Il provvedimento impugnato non incorre perciò in difetto di motivazione, potendo ancorare la prognosi negativa a tale contiguità, sebbene non sfociata in specifiche condotte di reato.

Il secondo motivo è infondato. La Corte conferma l’orientamento proprio secondo cui, anche in materia di documentazione antimafia, la legittimità dell’atto si valuta avuto riguardo allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione, in applicazione del principio del tempus regit actum. Le vicende sopravvenute — archiviazione e riconoscimento dell’ingiusta detenzione — possono rilevare solo ai diversi fini della revoca del provvedimento originariamente legittimo, ove ne sia venuta meno la giustificazione. Depone in tal senso l’art. 91, comma 5, ultimo periodo, del d.lgs. n. 159/2011, che impone al Prefetto di aggiornare l’esito dell’informazione al venir meno delle circostanze rilevanti, secondo l’onere di riattualizzazione del giudizio prognostico ribadito dal Consiglio di Stato. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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