Concorso universitario, difetto istruttorio e riesame dei titoli (C.G.A.R.S. n. 327 del 22.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il difetto di istruttoria della commissione giudicatrice di un concorso universitario non integra la falsità delle dichiarazioni del candidato vincitore e non ne giustifica la decadenza, ma impone il riesame dei titoli e una nuova valutazione in diversa composizione. La decadenza dalla procedura presuppone l’accertamento della non veridicità delle dichiarazioni, che resta smentito quando il procedimento penale si chiude con archiviazione per infondatezza della notizia di reato. Le censure che investono solo una parte dei titoli valutati non superano la prova di resistenza e non travolgono il giudizio finale della commissione. Il rigetto dell’appello principale determina l’improcedibilità dell’appello incidentale per sopravvenuto difetto di interesse.

Il Fatto

Il ricorrente impugna davanti al TAR Sicilia gli atti della selezione per un posto di professore universitario di prima fascia presso l’Università degli Studi di Palermo, censurando la chiamata della controinteressata. Il Tribunale accoglie in parte, disponendo l’annullamento degli atti per difetto di istruttoria e ordinando il riesame dei titoli con nuova commissione in diversa composizione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e) c.p.a.; assorbe le ulteriori censure ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a.

L’appellante principale contesta il mancato accoglimento della domanda di decadenza ed esclusione della controinteressata e la conseguente mancata declaratoria della propria vittoria. La controinteressata propone appello incidentale avverso la parte della sentenza che ha disposto la nuova valutazione, ritenendola eccedente l’ordine istruttorio.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. esamina anzitutto l’appello principale e ne rileva l’infondatezza, potendo così superare le eccezioni preliminari. Il primo giudice non ha accertato alcuna falsità delle dichiarazioni, ma un difetto di istruttoria nella valutazione della commissione: la decadenza invocata dall’appellante non trova quindi il suo presupposto.

La Corte valorizza l’esito del procedimento penale, definito con archiviazione per infondatezza della notizia di reato, e ritiene che le doglianze sulla erroneità di tale esito vadano fatte valere in altra sede. Le contestazioni sulla veridicità dei titoli risultano smentite dalla documentazione acquisita.

Le ulteriori censure investono solo una parte dei titoli valutati e non sono idonee né a giustificare la decadenza né a superare la prova di resistenza. La nuova verifica svolta dalla commissione nominata in esecuzione della sentenza appellata conferma, per i titoli contestati, la responsabilità scientifica della controinteressata, sulla scorta di timesheet, attestazioni ANVUR, schede U-GOV e verbali degli organi associativi.

Il Collegio sottolinea che, in materia di progetti interdisciplinari, l’attribuzione delle unità operative non passa per un provvedimento amministrativo, ma è rimessa al responsabile scientifico in base alle competenze dei partecipanti: la relativa declaratoria trova conferma nelle dichiarazioni del responsabile. Le censure dell’appellante non risultano dunque condivisibili.

Dal rigetto dell’appello principale discende il venir meno dell’interesse alla decisione sull’appello incidentale, dichiarato improcedibile anche in ragione delle precisazioni sulla corresponsione della retribuzione per il periodo di servizio svolto. L’appellante principale è condannato alle spese del grado, liquidate in euro 3000,00 in favore di ciascuna parte costituita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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