Revocazione per errore di fatto (Cons. Stato n. 3706 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di revocazione ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., l’errore di fatto rileva solo quale abbaglio dei sensi, cioè falsa o omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, che abbia indotto il giudice a decidere su un presupposto di fatto documentalmente smentito. Non integra il vizio revocatorio la contestazione dell’attività di interpretazione e valutazione delle risultanze probatorie, la quale si risolve in un errore di giudizio estraneo al rimedio. La diversa lettura dei documenti proposta dalla parte, senza contestazione del loro contenuto materiale, resta estranea all’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. e rende il ricorso inammissibile. L’errore deve inoltre essere decisivo e non può cadere su un punto controverso della causa.
Il Fatto
Il ricorrente, socio di un’associazione di riserva di caccia, ha proposto revocazione avverso una sentenza di questo Consiglio che aveva respinto il suo appello contro la decisione del TAR Friuli-Venezia Giulia di rigetto dell’impugnazione del decreto regionale di gestione sostitutiva dell’associazione, con nomina di un commissario.
Il vizio dedotto consisteva nell’asserito errore di fatto del giudice di appello, che avrebbe presupposto come esistenti dati in realtà inesistenti: cioè che i registri degli abbattimenti fossero compilati a esclusiva cura della Riserva, mentre in parte sarebbero stati compilati dal Distretto venatorio. Il ricorrente fondava la doglianza sull’esame visivo dei registri, desumendo da caratteri e colori diversi delle annotazioni la mano di soggetti distinti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la nozione consolidata di errore di fatto revocatorio: esso consiste nel cd. abbaglio dei sensi, cioè nel travisamento delle risultanze processuali dovuto a mera svista, che conduca a ritenere inesistenti circostanze pacificamente esistenti o viceversa (richiamata la sentenza n. 2274 dell’8 marzo 2024 e la sentenza n. 5684 del 28.09.2020). L’errore non è ravvisabile quando si lamenti una presunta erronea valutazione delle risultanze o un’anomalia del procedimento logico.
La Corte precisa che l’errore deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche (richiamata la sentenza n. 7938 del 21.11.2019). Esso attiene alla lettura e percezione degli atti quanto alla loro esistenza e al loro significato letterale, ma non coinvolge la successiva attività interpretativa e valutativa del contenuto delle domande e delle eccezioni.
Il Collegio richiama poi la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. Un., n. 5792 del 5 marzo 2024), secondo cui oggetto del controllo revocatorio è il momento percettivo del dato probatorio nella sua oggettività, non l’informazione ritraibile per via logica dal dato acquisito. L’errore revocatorio, inoltre, non può cadere su un punto controverso della causa, sul quale la sentenza abbia pronunciato anche solo implicitamente, e deve essere decisivo.
Applicando tali principi, la censura si sostanzia in quello che sarebbe al più un presunto error in iudicando, legato all’erronea interpretazione di un documento relativo a un punto controverso e oggetto di approfondimento istruttorio. Il ricorrente contesta la valutazione del giudice di appello sul contenuto dei registri e della relazione annuale, proponendo una lettura alternativa rispetto a quella della sentenza impugnata. Non è ravvisabile alcun abbaglio dei sensi.
Il Collegio esclude comunque la decisività del fatto che i registri siano stati materialmente compilati dal Distretto: non è contestato il contenuto dei registri e la sentenza revocanda ha tenuto conto della successiva attività di accertamento del Distretto, concludendo per l’imputabilità della condotta alla Riserva. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.