Continuazione tra associazione mafiosa e reati fine richiede prova della programmazione (Cass. pen. Sez. I n. 33159 del 07.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di continuazione tra il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere e i reati fine, il vincolo è configurabile solo a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si determina a fare ingresso nel sodalizio. Diversamente opinando si finirebbe per riconoscere una sorta di automatismo, con il conseguente beneficio sanzionatorio, per cui tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all’art. 416-bis cod. pen. In sede esecutiva, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., deve formare oggetto di valutazione il riconoscimento del vincolo già operato in cognizione tra reati commessi in un arco temporale al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda; il giudice che ritenga di non accoglierla, anche solo con riguardo a taluni illeciti commessi in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la pregressa valutazione.

Il Fatto

La Corte di assise di appello di Bari, in qualità di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 12 febbraio 2025 rigettava l’istanza proposta dal condannato per ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione fra reati oggetto di alcune sentenze irrevocabili.

Si tratta di condanne emesse, in sintesi, fra il 1992 e il 2023, le prime per fatti risalenti agli inizi degli anni Novanta, le ultime per fatti commessi dopo il 2015 e nel 2018. Esaminati i reati e la loro collocazione temporale, il giudice dell’esecuzione escludeva la sussistenza di elementi idonei a ricondurli al medesimo disegno criminoso. Il vincolo, già riconosciuto fra i reati di cui alle condanne sub c), d) ed e), non veniva ritenuto sussistente fra questi e i reati giudicati con la sentenza sub f). Avverso tale provvedimento il condannato propone ricorso per cassazione, lamentando la violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati. La Suprema Corte richiama anzitutto il principio generale, già applicato dalla Corte territoriale, secondo cui la continuazione tra il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere e i reati fine è ipotizzabile solo se il giudice verifica puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento dell’ingresso nel sodalizio. Il riferimento è a Sez. I n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984-01, secondo cui, diversamente ragionando, si riconoscerebbe un automatismo con beneficio sanzionatorio per tutti i reati commessi in ambito associativo.

Di tale principio la Corte di merito ha fatto corretta applicazione con riguardo ai fatti più recenti, evitando di estendere l’unicità del disegno criminoso a reati commessi anche vent’anni dopo l’affiliazione. I fatti contestati come commessi agli inizi degli anni Novanta si collocano a notevole distanza cronologica da quelli commessi dopo il 2015 e nel 2018; la genesi dei due episodi più recenti è stata individuata in una risoluzione estemporanea, legata alla scarcerazione dell’istante e a una faida insorta molto tempo dopo l’ingresso nel sodalizio.

La conclusione non è, invece, condivisibile quanto al diniego della continuazione fra i fatti già unificati sub c), d) ed e) e il fatto di cui alla condanna sub f). L’associazione sub e) è contestata come costituita nel 1993; rispetto a tale reato sono riconosciuti come commessi in continuazione fatti di armi, uno dei quali commesso l’11 settembre 1992, e altri reati del 1993. La condanna sub d) riguarda traffico di sostanze stupefacenti commesso fino al giugno 1993, mentre la condanna sub c) attiene a un reato in materia di armi commesso nel giugno 1991. Il reato sub f) è contestato come commesso il 15 settembre 1992, dunque in un arco temporale che si colloca nel periodo giugno 1991-giugno 1993, lo stesso in cui si situano i reati rispetto ai quali vi è un pregresso riconoscimento di unicità del disegno criminoso.

In sede esecutiva, pertanto, il giudice avrebbe dovuto applicare il principio secondo cui, in tema di continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., deve formare oggetto di valutazione il riconoscimento del vincolo avvenuto in cognizione tra reati commessi in un arco temporale al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda. Il giudice che ritenga di non accoglierla, anche solo con riguardo a taluni illeciti commessi in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la pregressa valutazione (Sez. I n. 2867 del 08/11/2023, dep. 2024, Palermo, Rv. 285809-01). Tale principio è stato esteso dalla giurisprudenza anche alla fase esecutiva (Sez. I n. 6224 del 13/10/2023, dep. 2024, Ugolini, Rv. 285790-01).

L’ordinanza è quindi annullata limitatamente al diniego della continuazione fra i reati già unificati sub c), d) ed e) e i reati sub f), con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di assise di appello di Bari. Nel resto il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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