Il ricorso contro il riesame è inammissibile se è solo rivalutativo (Cass. pen. Sez. 1 n. 12540 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o l’assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito. Il giudice di legittimità non può intervenire nella ricostruzione dei fatti né sostituire l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, dovendo invece verificare solo l’adeguatezza delle ragioni addotte ai canoni della logica e ai principi di diritto. Il provvedimento del tribunale del riesame deve esaminare compiutamente ogni censura difensiva, ma non è consentito assolvere all’obbligo motivazionale con la mera riedizione del compendio raccolto in sede di indagini preliminari.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria aveva parzialmente riformato l’ordinanza cautelare a carico del ricorrente, annullandola per una contestazione e sostituendo la misura della custodia cautelare con gli arresti domiciliari per la residua imputazione relativa a un tentato traffico di cocaina. L’identificazione dell’indagato si fondava sul contenuto di conversazioni intercettate, nelle quali si faceva riferimento al nipote di un sodale, e su plurimi contatti telefonici.
Avverso l’ordinanza del riesame, il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273 e 292 cod. proc. pen. Si contestava, in particolare, l’erronea valutazione degli elementi relativi al riconoscimento personale dell’indagato e l’erronea interpretazione dei colloqui intercettati, che secondo la difesa non consentivano di attribuire al ricorrente la qualità di finanziatore dell’operazione illecita.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile in quanto le censure proposte erano meramente rivalutative e si risolvevano nell’auspicio di una ricostruzione alternativa degli elementi indizianti rispetto a quella argomentata nel provvedimento impugnato.
Il Tribunale del riesame aveva fornito una plausibile lettura della trascrizione del colloquio intercettato, valorizzando il riferimento a un nipote che, dagli accertamenti anagrafici sulla rete familiare, era risultato individuabile soltanto nel ricorrente. L’interpretazione alternativa della difesa, che escludeva ogni rilevanza all’interruzione e ai rumori ambientali della registrazione, non era idonea a evidenziare un vizio logico nella ricostruzione del giudice di merito.
Quanto all’attribuzione del soprannome “scoccolato”, la Corte ha rilevato che essa era dettagliatamente spiegata nella nota dell’ordinanza del riesame, avendo riguardo alla calvizie della persona e al contenuto di altre conversazioni in cui il medesimo soggetto veniva chiamato anche con il nome proprio. Anche la consapevolezza dell’indagato circa l’impiego illecito del denaro versato era tratta da una plausibile lettura di contesto e dal riferimento a un intervento volto a spiegare la situazione anche al nipote.
La Corte ha richiamato il consolidato principio secondo cui il controllo di legittimità è limitato alla verifica delle censure inerenti all’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica, e non si estende al controllo di quelle che, pur investendo formalmente la motivazione, prospettano una diversa valutazione di circostanze già esaminate. Ha dunque dichiarato il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo ipotesi di esclusione della colpa ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.
Nota della Redazione
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