Inammissibile ricorso immediato contro ordinanza che rigetta questione preliminare di rito (Cass. pen. Sez. I n. 36598 del 10.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non è consentito il ricorso immediato per cassazione avverso l’ordinanza con cui il tribunale, nel corso del giudizio o negli atti preliminari, rigetta una questione preliminare di rito. Si tratta, per espressa previsione dell’art. 586 cod. proc. pen., di atto non immediatamente impugnabile, salva l’impugnazione della sentenza che definisce il grado. L’assenza del requisito dell’abnormità esclude l’impugnazione immediata anche quando il provvedimento possa determinare la regressione della fase. Parimenti non è ammesso il ricorso immediato avverso l’ordinanza che respinge la declaratoria di inefficacia della misura cautelare: l’art. 311 cod. proc. pen. consente il ricorso per saltum solo avverso le ordinanze che dispongono la misura coercitiva, mentre per gli altri provvedimenti è esperibile l’appello ai sensi degli artt. 310 e 311, comma 1, cod. proc. pen.

Il Fatto

Il ricorrente è imputato, in un giudizio immediato disposto dal GIP, di ricettazione di armi e detenzione illegale di un’arma da guerra. Nel corso dell’udienza dibattimentale la difesa eccepisce la nullità del decreto di giudizio immediato, assumendo che esso sia stato emesso dal GIP, nonostante la connessione, solo per alcuni reati, a seguito di una separazione disposta dal pubblico ministero. Da tale nullità la difesa fa discendere la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari e la conseguente perdita di efficacia della misura cautelare per decorrenza dei termini di fase.

Il Tribunale rigetta l’eccezione con ordinanza, ribadendo la natura processuale del provvedimento. Il ricorrente propone ricorso immediato per cassazione avverso l’ordinanza, dolendosi della mancata declaratoria di nullità e di inefficacia della misura. Il Procuratore generale conclude per l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione del provvedimento impugnato. L’ordinanza con cui il Tribunale ha respinto la questione preliminare di rito è atto non immediatamente impugnabile per espressa disposizione dell’art. 586 cod. proc. pen., restando ferma l’impugnazione della sentenza che definisce il grado. La doglianza, dunque, va proposta in quella sede.

La Corte richiama la giurisprudenza costante che esclude il requisito della abnormità — unica ipotesi di immediata impugnazione — anche quando il provvedimento possa determinare la regressione della fase: Sezioni Unite n. 17 del 10.12.1997, Di Battista. A maggior ragione non è abnorme l’ordinanza che, rigettando una questione preliminare o pregiudiziale, dia seguito al giudizio. L’assenza di abnormità preclude quindi l’impugnazione immediata.

Sotto altro profilo, la Corte esclude il ricorso immediato avverso l’ordinanza che respinge la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura cautelare. L’art. 311 cod. proc. pen. ammette il ricorso per saltum solo avverso le ordinanze che dispongono la misura coercitiva; avverso il provvedimento che respinge l’istanza di revoca è esperibile l’appello ex art. 310 cod. proc. pen. Il principio è confermato da Sez. VI n. 1235 del 28.11.2003, Clemente.

Nel caso concreto il ricorso non può essere riqualificato come appello cautelare ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., perché esso è rivolto in via principale avverso il provvedimento non impugnabile che ha respinto l’eccezione di nullità, mentre le doglianze in tema di libertà personale restano logicamente subordinate. La misura cautelare è attinta solo di riflesso. La Corte ricorda altresì che non si determina l’inefficacia della misura per il superamento dei termini di fase quando l’atto che segna il passaggio di fase sia stato emesso con vizi di nullità (Sez. I n. 39691 del 21.10.2010, Amore).

Conclusivamente il ricorso è inammissibile. All’inammissibilità conseguono, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi atti a escludere la colpa, il versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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