Amministrazione di sostegno e capacità processuale penale: necessaria la perizia (Cass. pen. Sez. I n. 36558 del 16.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mera nomina di un amministratore di sostegno non consente al giudice penale di desumere l’incapacità dell’interessato di partecipare coscientemente al processo. L’art. 70 cod. proc. pen. e l’art. 666, comma 8, cod. proc. pen. impongono al giudice che abbia acquisito fondati elementi di una situazione psicopatologica incidente sulle facoltà processuali di svolgere i necessari accertamenti, anche mediante perizia, per verificare in concreto se debba procedersi alla nomina di un curatore speciale. L’istituto dell’amministrazione di sostegno risponde a finalità e presupposti diversi, modulati sul livello di disabilità dell’amministrato, sì che un soggetto che ne beneficia può essere comunque capace di seguire il processo. È pertanto illegittima l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che neghi la legittimazione a proporre istanza di correzione di errore materiale sol perché i poteri dell’amministratore sono limitati alle incombenze amministrative.
Il Fatto
Con ordinanza del 27 marzo 2026 il Tribunale di Brescia rigettava, ritenendola inammissibile, l’istanza di correzione di errore materiale proposta dal condannato con riguardo a una sentenza della Corte di assise di appello, divenuta irrevocabile nel 2009. Il giudice dell’esecuzione osservava che l’istante era sottoposto ad amministrazione di sostegno e che l’amministratore era stato designato a rappresentarlo presso enti e uffici pubblici per incombenze di carattere amministrativo. Da ciò deduceva che la legittimazione a promuovere iniziative giurisdizionali spettasse esclusivamente all’amministratore.
La difesa proponeva ricorso per cassazione deducendo l’erronea interpretazione del provvedimento del giudice tutelare, che non avrebbe limitato la capacità del ricorrente di proporre istanze, e rappresentando che lo stesso decreto, da ultimo modificato, gli riconosceva piena facoltà di agire. Il Sostituto Procuratore generale concludeva per il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione del quadro normativo. L’art. 70 cod. proc. pen. disciplina la sospensione del processo per incapacità dell’imputato di seguire coscientemente il dibattimento e la nomina del curatore speciale. Nella fase esecutiva soccorre l’art. 666, comma 8, cod. proc. pen., che prevede la notifica al tutore o al curatore e la nomina di un curatore provvisorio, stabilendo che al tutore e al curatore competono gli stessi diritti dell’interessato.
Da tali disposizioni il Collegio enuclea un principio generale, operante tanto nella fase di cognizione quanto in quella di esecuzione: il giudice che abbia acquisito fondati elementi di una situazione psicopatologica idonea a incidere sulle facoltà processuali deve svolgere i necessari accertamenti, verificando se l’interessato sia in grado di partecipare in modo cosciente e se occorra nominare un curatore speciale.
L’istituto dell’amministrazione di sostegno, osserva la Corte, persegue finalità diverse: è volto a supportare l’amministrato che presenti disabilità fisiche o psichiche nella gestione dei propri interessi, con poteri modulati sul livello di difficoltà. Ne consegue che è ben possibile che un soggetto che ne benefici sia comunque capace di seguire coscientemente il processo. Il giudice penale non può quindi fondarsi sulla mera nomina per desumere l’incapacità, ma deve verificare se e in che limiti l’infermità condizioni la capacità di tutelare i propri interessi in sede penale.
In tal senso la Corte richiama l’ordinanza della Corte costituzionale n. 116 del 2009, che ha chiarito come la disciplina dell’incapace di partecipare al processo si riferisca anche agli imputati sottoposti ad amministrazione di sostegno, purché lo stato mentale ne comprometta effettivamente la piena e consapevole partecipazione, non essendo possibile equiparare tout court le due situazioni. Conformemente, Sez. I n. 18141 del 2017 ha ribadito la necessità della notifica al curatore speciale quando emerga l’incapacità di seguire coscientemente il processo, mentre Sez. V n. 2283 del 2004 ha affermato che il procedimento può svolgersi anche quando il soggetto, pur incapace di curare i propri interessi, appaia cosciente dello svolgimento.
Il giudice dell’esecuzione, conclude il Collegio, non ha fatto corretta applicazione di tali principi: ove abbia il dubbio sulla capacità dell’interessato deve nominare un perito e decidere all’esito se occorra un curatore speciale. A ciò si aggiunge un ulteriore profilo di illegittimità: i poteri dell’amministratore risultano limitati alle incombenze amministrative, cui non è riconducibile la domanda di correzione di errore materiale in sede penale. L’ordinanza è quindi annullata con rinvio al Tribunale di Brescia perché riesamini la vicenda alla luce dei principi enunciati.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 70 c.p.p. – Accertamenti sulla capacità dell'imputato
- Art. 666 c.p.p. – Procedimento di esecuzione