Continuazione tra partecipazione ad associazione e reati-fine programmati (Cass. pen. Sez. I n. 28152 del 31.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La continuazione tra il reato di partecipazione a un’associazione per delinquere e i reati-fine è configurabile quando il partecipe abbia avuto una rappresentazione unitaria delle diverse condotte violatrici sin dal momento ideativo della prima, cioè quanto meno dal momento in cui si è determinato a fare ingresso nel sodalizio. Occorre una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine, concreto e specifico, che può essere anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento prefissato. La riserva di adattamento alle eventualità del caso non impedisce il riconoscimento del vincolo, perché ciò che rileva è l’unitarietà della rappresentazione e non la determinazione analitica di ogni singolo episodio.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 29/11/2024 della Corte di Appello di Bari. Il provvedimento impugnato interviene in materia di continuazione applicata al rapporto tra il reato associativo e i reati-fine. La questione che giunge davanti alla Corte riguarda i criteri in presenza dei quali può essere riconosciuto il vincolo della continuazione tra la partecipazione al sodalizio e le condotte delittuose realizzate in attuazione del programma comune.
La Motivazione della Corte
Il passaggio decisivo muove da una premessa metodologica chiara: il riconoscimento della continuazione non richiede che tutti i reati-fine siano stati individuati in ogni dettaglio sin dall’origine. Ciò che occorre è una programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine, concreto e specifico.
Il fine può essere delineato ab origine anche solo di massima. La Corte ammette cioè che i reati da compiere siano previsti almeno in linea generale come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento prefissato, con una riserva di adattamento alle eventualità del caso. La flessibilità del programma non esclude il vincolo: la riserva di adattamento opera sul piano esecutivo, non su quello della rappresentazione unitaria.
La Corte richiama sul punto un orientamento consolidato. Vengono invocate le Sezioni Unite n. 28659 del 18/05/2017, nonché Sez. 3 n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014 e Sez. 1 n. 12905 del 17/03/2010. Il richiamo conferma che il criterio dell’unitarietà della rappresentazione è acquisito stabilmente nella giurisprudenza di legittimità.
Il ragionamento si completa sul piano soggettivo. Ciò che rileva è che il singolo soggetto agente abbia avuto una rappresentazione unitaria delle diverse condotte violatrici sin dal momento ideativo della prima, cioè quanto meno dal momento in cui si è determinato a fare ingresso nel sodalizio. Da qui la conclusione per cui è configurabile la continuazione tra il reato di partecipazione e i reati-fine programmati.
Sul piano dell’esito processuale, la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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