Continuazione in esecuzione: il disegno criminoso non si identifica col movente (Cass. pen. Sez. I n. 5153 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di esecuzione, il riconoscimento della continuazione ex art. 81 cod. pen. richiede una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori — quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita — e della circostanza che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente valorizzare uno solo di tali indici se i reati successivi risultino frutto di una determinazione estemporanea. L’identità del movente non integra l’unicità del disegno criminoso, che non va confuso con il generico proposito di commettere reati o con la scelta di una condotta di vita fondata sul delitto. In particolare, la partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, richiedendo un accordo collettivo e una struttura organizzativa, non può essere ritenuta, sul piano ontologico, la prosecuzione di una precedente e individuale attività di spaccio, ma postula una nuova ideazione criminosa.

Il Fatto

Il giudice dell’esecuzione aveva rigettato la richiesta di applicazione della continuazione tra più gruppi di reati già giudicati con sentenze divenute definitive. Il primo gruppo concerneva reati in materia di stupefacenti e di riciclaggio, unificati dal giudice dell’esecuzione con ordinanza del 2019; il secondo gruppo riguardava un tentato omicidio e reati connessi, commessi nel 2007; il terzo gruppo, invece, comprendeva reati associativi e contro il patrimonio commessi dal 2015 in poi. Il giudice dell’esecuzione aveva escluso l’unicità del disegno criminoso per tutti i gruppi di reati, valorizzando, da un lato, l’eterogeneità delle fattispecie e l’estemporaneità della deliberazione del tentato omicidio e, dall’altro, la rilevante distanza temporale tra i diversi episodi. Avverso tale ordinanza, la difesa del ricorrente proponeva ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con cui deduceva il travisamento dei fatti e la violazione dei principi in tema di continuazione, evidenziando l’unicità del contesto territoriale e delle modalità operative.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso, richiamando i principi già espressi dalle Sezioni Unite del 2017 in ordine agli stringenti presupposti per il riconoscimento della continuazione, anche in sede di esecuzione. La Suprema Corte ha ribadito che la mera contiguità temporale e la possibile identità del movente di fondo non sono sufficienti a integrare un disegno criminoso unitario, dovendosi invece accertare che i singoli episodi fossero stati previsti e deliberati come momenti di attuazione di un programma preventivamente ideato nelle sue linee essenziali. Con specifico riferimento al tentato omicidio, i giudici di legittimità hanno escluso che la rivalità tra gruppi criminali per il dominio sul territorio possa costituire un elemento idoneo a dimostrare l’ideazione unitaria, trattandosi di un contesto che rappresenta al più il movente, ma non la prova di una programmazione che includesse anche il delitto più grave.

Quanto al rapporto tra la precedente attività di spaccio e la successiva partecipazione all’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la Corte ha osservato come la fattispecie associativa, per la sua stessa struttura, esiga un accordo collettivo e una organizzazione di mezzi e persone che postula una nuova e diversa deliberazione criminosa, non sussumibile nella mera prosecuzione di una precedente attività individuale. La necessaria stabilità e durata del vincolo associativo impedisce, sul piano logico, di ricondurre la partecipazione all’associazione nell’alveo di un medesimo disegno criminoso sorto anni prima e limitato alla cessione di stupefacenti.

La Corte ha infine disatteso il richiamo della difesa alla valutazione positiva espressa dal Tribunale di sorveglianza in sede di revoca della liberazione anticipata, osservando che quella pronuncia era focalizzata sull’assenza di resipiscenza del condannato e sulla sua costante adesione al crimine come stile di vita: nozione, questa, del tutto diversa dall’identità di disegno criminoso. Parimenti infondato è risultato il richiamo al dovere del giudice dell’esecuzione di motivare sulle ragioni del discostamento da precedenti valutazioni positive, non ricorrendo nella specie alcun contrasto tra giudicati, atteso che la continuazione era stata in precedenza riconosciuta solo per reati diversi e in contesti spazio-temporali parzialmente distinti. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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