Ordine di demolizione vincolato e irrilevanza del tempo trascorso (TAR Sicilia n. 335 del 31.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive costituisce atto vincolato, che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico né una comparazione con gli interessi privati sacrificati. Non è necessaria alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all’intervento repressivo, né può ammettersi un affidamento tutelabile del privato alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare. Il carattere vincolato del provvedimento rende superflua la comunicazione di avvio del procedimento, salvo ipotesi residuali, non essendo configurabile un utile apporto partecipativo dell’interessato. Ogni questione relativa all’eventuale compromissione che la riduzione in pristino può determinare per le opere eseguite in conformità rileva nella sola fase esecutiva dell’ordine di demolizione.

Il Fatto

I ricorrenti impugnavano l’ordine di demolizione emesso dal Comune con provvedimento n. 58 del 15 maggio 2023, relativo a una veranda realizzata sul terrazzo di pertinenza di un appartamento al piano terra e a una sopraelevazione all’ultimo piano dell’edificio. Contestavano, in particolare, la carenza di motivazione sulla prevalenza dell’interesse pubblico, la mancata valutazione delle deduzioni difensive e il pregiudizio che la demolizione avrebbe arrecato alle parti dell’immobile realizzate in conformità.

Con successivi motivi aggiunti i ricorrenti impugnavano le determinazioni con cui il Comune aveva applicato la sanzione pecuniaria per l’inottemperanza all’ordine, deducendo l’erronea individuazione dei responsabili degli abusi e l’illegittima comminatoria della sanzione nei confronti del nudo proprietario. L’Amministrazione, costituitasi, eccepiva la conformità dei propri atti alla normativa vigente.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto nel merito le censure avverso l’ordine di demolizione. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, nel procedimento di repressione degli abusi edilizi, vengono in rilievo atti vincolati che non richiedono una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati.

Ha escluso, inoltre, che possa configurarsi un affidamento tutelabile del privato alla conservazione di una situazione di fatto abusiva: il tempo trascorso non può legittimare l’abuso. Sul punto il Collegio ha richiamato il proprio orientamento e quello del Consiglio di Stato, Ad. Plen., 17 settembre 2017, n. 9.

Il carattere vincolato del provvedimento sanzionatorio ha reso superflua, secondo il Tribunale, la comunicazione di avvio del procedimento, non essendo configurabile alcun utile apporto partecipativo dell’interessato. L’Amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente le deduzioni del privato, purché dal complessivo tenore del provvedimento risulti che tali deduzioni non siano state ritenute conducenti.

Quanto al pregiudizio che la riduzione in pristino potrebbe arrecare alle opere eseguite in conformità, il Collegio ha ribadito che la questione rileva nella sola fase esecutiva dell’ordine di demolizione, con onere della prova a carico dell’interessato.

Il ricorso introduttivo è stato quindi in parte dichiarato inammissibile, in relazione all’impugnazione della nota di avvio del procedimento per la sua natura endoprocedimentale, e in parte rigettato. Il primo ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato improcedibile quanto alla determinazione poi annullata dall’Amministrazione e inammissibile quanto al verbale di accertamento. Il secondo ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato in parte inammissibile, per difetto di interesse verso l’atto di annullamento, e in parte infondato, non riferendosi le censure alla nuova determinazione sanzionatoria. I ricorrenti sono stati condannati alla rifusione della metà delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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