Conto di agente contabile improcedibile senza visto di regolarità del SEF (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 146 del 10.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il conto reso dall’agente contabile esterno è improcedibile quando manchi il visto di regolarità del Responsabile del Servizio Economico Finanziario dell’ente, non potendo tale attestazione essere sostituita dalla mera firma digitale di conformità all’originale apposta al file dal responsabile del procedimento. Poiché il file depositato contiene un contenuto eterogeneo, in parte descrittivo e imputabile all’agente, in parte certificativo e imputabile al Responsabile SEF, la sottoscrizione digitale del solo responsabile del procedimento certifica unicamente la conformità del documento, non la parificazione del conto. L’assenza di parificazione e di approvazione del conto integra un’irregolarità assorbente e ostativa all’esame nel merito, non sanabile. Parimenti rileva la mancanza della relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c..

Il Fatto

Il Magistrato istruttore ha deferito alla Sezione giurisdizionale regionale il conto giudiziale reso da un agente contabile esterno, titolare di ditta individuale, incaricato dal Comune di riscuotere i diritti, i bolli e le spese per i certificati anagrafici richiesti telefonicamente e recapitati a domicilio per il periodo gennaio-giugno 2017. Il conto esponeva riscossioni interamente versate in tesoreria comunale.

Secondo il magistrato, il documento depositato presentava una sottoscrizione dell’agente, ma nessun visto di regolarità del Responsabile SEF riconducibile a uno dei soggetti del procedimento: la sigla apposta era illeggibile e non collocata negli spazi riservati. Mancava inoltre la prova di un separato provvedimento di parificazione e la relazione dell’organo di controllo interno. Da qui la richiesta di declaratoria di improcedibilità del conto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal condiviso orientamento secondo cui il visto di regolarità apposto dal Responsabile SEF equivale, in prospettiva sostanzialistica, alla parificazione del conto, cioè all’attestazione di conformità delle scritturazioni rispetto alle scritture contabili dell’ente. Il problema, nel caso concreto, è che il file depositato recava una sola firma digitale, quella del responsabile del procedimento, la cui qualifica non risultava dal certificato.

La Corte sottolinea che il contenuto del file è eterogeneo: in parte costituito dal conto, di natura descrittiva e dichiarativa e imputabile all’agente; in parte dall’attestazione di regolarità, di valore certificativo dell’esito del controllo e imputabile al Responsabile SEF. Poiché i contenuti sono riferibili a soggetti diversi, la firma del solo responsabile del procedimento non può che valere come certificazione di conformità all’originale, necessaria per il deposito, e non come apposizione del visto. Diversamente opinando, si avrebbe un documento privo di sottoscrizione dell’agente o di conformità all’originale, ugualmente improcedibile.

Un secondo profilo autonomo di irregolarità riguarda la sequenza procedimentale dell’art. 139, comma 2, c.g.c.: la firma reca data 26 gennaio 2018, il deposito è del 19 febbraio 2018, in assenza di specifico provvedimento di approvazione e comunque prima dell’approvazione del rendiconto, avvenuta il 2 maggio 2018. La mancata approvazione del conto costituisce irregolarità non sanabile (richiamate Sez. Emilia Romagna n. 159/2022 e Sez. Marche n. 4/2020).

In via di solo rilievo, essendo assorbenti i profili precedenti, il Collegio segnala anche l’assenza della relazione dell’organo di controllo interno, che avrebbe dovuto essere depositata unitamente al conto: richiamata l’ordinanza n. 15/2023 della stessa Sezione, che ne ha precisato funzione e requisiti di terzietà rispetto all’agente contabile.

Il conto è pertanto dichiarato improcedibile, con assorbimento di ogni altro profilo, e nulla è disposto sulle spese stante la definizione su questione pregiudiziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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