Conto giudiziale improcedibile senza visto di regolarità riferibile al responsabile SEF (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 145 del 10.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto la firma digitale apposta al file depositato dal responsabile del procedimento economico e finanziario non equivale al visto di regolarità e quindi alla parificazione del conto, quando il documento raccoglie contenuti eterogenei imputabili a soggetti diversi e la qualifica del sottoscrittore non risulta dal certificato. In tale ipotesi la firma vale come mera certificazione di conformità all’originale, necessaria per il deposito. L’assenza di parificazione e di approvazione del conto integra irregolarità non sanabile che determina l’improcedibilità del giudizio, restando assorbita ogni ulteriore questione.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale reso dall’agente contabile incaricato della gestione delle piccole spese di un’area servizi sociali comunale per il periodo 1.1.2017/31.12.2017. Il conto esponeva anticipazioni di tesoreria per complessivi € 1.700,00 e pagamenti per € 1.659,99, con riversamento in tesoreria di € 40,01 a chiusura della gestione: la quadratura contabile non era contestata.

Il magistrato istruttore, con relazione di deferimento, rilevava che il conto depositato era una copia digitale del documento cartaceo, recante la sola firma digitale del responsabile del servizio economico e finanziario, e riteneva che tale sottoscrizione non equivalesse al visto di regolarità. Mancavano inoltre il provvedimento di parificazione e la relazione dell’organo di controllo interno. L’agente eccepiva la natura meramente formale dei rilievi e la regolarità della gestione, in assenza di ammanchi. Il Collegio era chiamato a pronunciarsi sulla questione preliminare di procedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal condiviso orientamento secondo cui, in una prospettiva sostanzialistica, il visto di regolarità apposto dal responsabile del servizio equivale alla parificazione, cioè all’attestazione di conformità delle scritturazioni del conto alle scritture contabili dell’ente. Il caso concreto se ne discosta per un dato strutturale: il file depositato reca una sola firma digitale, quella del responsabile, la cui qualifica non risulta dal certificato.

Per l’art. 24 CAD non è dunque possibile ricondurre in modo univoco il contenuto del file al sottoscrittore. Il documento è eterogeneo: contiene il conto, di natura descrittiva e dichiarativa, che dovrebbe essere sottoscritto dall’agente, e l’attestazione di regolarità, di valore certificativo dell’esito del controllo. Tali contenuti sono imputabili a soggetti diversi. Ne deriva che la firma del solo responsabile vale come certificazione di conformità all’originale, necessaria per il deposito.

Il Collegio evidenzia l’alternativa logica: considerare quella firma come apposizione del visto condurrebbe a un documento privo di sottoscrizione dell’agente e di conformità all’originale esistente agli atti dell’ente, ugualmente improcedibile. L’irregolarità è quindi assorbente e ostativa all’esame del conto, in linea con il costante orientamento della Corte.

Un secondo profilo rafforza la conclusione. La firma reca la data del 29 gennaio 2018 e il deposito è avvenuto il 19 febbraio 2018, in assenza di specifico provvedimento di approvazione e ben prima dell’approvazione del rendiconto, intervenuta il 2 maggio 2018. La sequenza dell’art. 139, comma 2, c.g.c. presuppone verifica, controllo, parificazione e approvazione: la mancata approvazione costituisce irregolarità non sanabile.

In via residuale il Collegio rileva l’assenza della relazione dell’organo di controllo interno prescritta dalla stessa norma, non sostituibile dalla relazione dei revisori redatta in occasione del rendiconto, che si limita a dare atto dell’avvenuto deposito dei conti. La funzione di controllo, pur interno, richiede una posizione di terzietà rispetto all’agente contabile. Il giudizio è pertanto dichiarato improcedibile, senza pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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