Il giudizio di conto non è sostituibile dai controlli interni dell’amministrazione (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 125 del 24.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto è procedura giudiziale necessaria e ineludibile, volta a verificare la regolarità della gestione dell’agente contabile. La competenza esclusiva del giudice contabile, fondata sull’art. 103, comma 2, Cost., non può essere supplita dalle verifiche interne dell’amministrazione, per quanto regolate dalla stessa pubblica amministrazione. Il conto del consegnatario di beni mobili deve esibire, nella sostanza, i dati richiesti dall’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010 e dall’art. 616 del R.D. n. 827/1924: carico, scarico e residui. La mancanza di tali risultanze e della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, C.G.C. rende il conto irregolare e impedisce l’approvazione e il discarico.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda il rendiconto di un agente contabile, consegnatario di beni mobili di un’articolazione del Ministero della Difesa, per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2017, depositato nel 2020.

Il Magistrato istruttore rileva irregolarità formali e sostanziali: il conto è reso in ritardo senza motivazione, compilato sul modello 16/M anziché sul modello 24 del d.P.R. n. 194/1996, e privo della relazione dell’organo di controllo interno. L’amministrazione e l’agente contabile eccepiscono la correttezza della modulistica militare e l’estraneità dell’adempimento alla sfera dell’agente. Il Pubblico Ministero conclude per la dichiarazione di irregolarità del conto.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dall’art. 137 C.G.C. e dalla giurisprudenza costituzionale richiamata (Corte costituzionale n. 59 del 2024, n. 292 del 2001, n. 1007 del 1998, n. 114 del 1975): il giudizio di conto è funzionale a dare garanzia della corretta gestione del pubblico denaro e ha come destinatari gli agenti contabili. L’ineludibilità della giurisdizione contabile non consente che alla verifica del conto si supplisca con verifiche interne, peraltro del tutto potenziali.

Sul piano sostanziale, il consegnatario non assume un mero obbligo di vigilanza: egli è titolare di un pregnante obbligo di custodia, che implica la resa del conto giudiziale ai sensi dell’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010. Il conto deve dimostrare il debito iniziale, il materiale ricevuto, quello distribuito e la rimanenza finale.

Il Collegio ritiene non decisiva l’estensibilità automatica del modello 24 all’amministrazione militare: la forma non incide di per sé sulla validità del conto. È però necessario che il documento esibisca, nella sostanza, tutti i dati richiesti dalla legge, eventualmente mediante altri modelli approvati dall’amministrazione. Il modello 16/M non contiene tali risultanze, che l’amministrazione non può sostituire con la documentazione di supporto trattenuta.

Costituisce ulteriore irregolarità la mancata allegazione della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, C.G.C., che non consente il riscontro sulle verifiche compiute. Il conto è dunque irregolarmente predisposto e non può essere approvato, con conseguente mancato discarico dell’agente. Non essendovi condanna, non si provvede sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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