Irregolarità del conto giudiziale per mancata tenuta del giornale di cassa (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 147 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’agente contabile non può essere discaricato quando abbia usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture contabili, ai sensi dell’art. 194, comma 2, del r.d. n. 827/1924. La mancata tenuta del giornale di cassa, prescritta dalla normativa regolamentare sul servizio economale, integra di per sé un’obbligazione di irregolarità del conto giudiziale. La dichiarazione di irregolarità è confermata anche dalla presenza di un ammanco tra somme riscosse e somme versate all’ente, non giustificato da alcuna documentazione. Il giudizio di conto è autonomo rispetto alle risultanze del gestionale informatico, che il collegio può utilizzare come fonte di ricostruzione dei flussi finanziari.
Il Fatto
Il magistrato istruttore della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Calabria ha chiesto dichiararsi l’irregolarità del conto giudiziale di un agente contabile addetto alla riscossione dei diritti per il rilascio delle carte d’identità, con addebito di euro 262,98. Il conto derivava dalla separata iscrizione a ruolo di più gestioni disomogenee, precedentemente ricondotte a un unico prospetto. Con precedente pronuncia la stessa Sezione aveva rilevato la necessità di procedere alla ricostruzione delle singole gestioni, ordinando la separata iscrizione a ruolo.
L’istruttore ha segnalato irregolarità formali nella compilazione del modello 21 e la mancata tenuta dei registri contabili obbligatori, in particolare del giornale di cassa. L’agente contabile si è costituito chiedendo il discarico; il pubblico ministero ha concluso per l’irregolarità e l’addebito. Il collegio ha trattenuto la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha condiviso le conclusioni del magistrato designato. Il conto giudiziale non conteneva tutti gli elementi previsti dal modello 21 allegato al d.P.R. n. 194/1996 e presentava una rappresentazione cumulativa di gestioni eterogenee. Su questo punto la Sezione ha richiamato la propria sentenza n. 59/2023.
La ragione centrale dell’addebito risiede nella violazione dell’art. 194, comma 2, del r.d. n. 827/1924, secondo cui gli agenti contabili non possono essere discaricati quando abbiano usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture contabili e nella gestione del denaro. La disposizione è stata letta dal collegio in combinato disposto con l’art. 19 del regolamento sul servizio economale e con l’art. 81, comma 7, del regolamento di contabilità, che impongono all’agente di tenere aggiornati i registri numerati e vidimati.
La mancata tenuta del giornale di cassa è stata ritenuta circostanza sufficiente a fondare la dichiarazione di irregolarità. A ciò si sono aggiunti ulteriori profili di opacità: la mancata indicazione dei motivi di annullamento delle carte d’identità, la dicitura “da registrare” riferita ad alcuni documenti, l’assenza di dati certi sulle giacenze iniziali e finali e sui duplicati rilasciati.
Quanto all’ammanco, il collegio ha ricostruito i flussi sulla base dei dati estratti dal gestionale informatico, del bollettario del tesoriere e del mastro dell’esercizio. La differenza tra l’importo riscosso e quello versato all’ente è risultata pari a euro 262,98, senza che l’agente abbia fornito alcuna giustificazione documentata. La Sezione ha invece escluso che l’irregolarità derivi dalle ricevute di riscossione mancanti, poiché l’amministrazione ha attestato che esse non sono riferibili ad alcun conto giudiziale.
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Nota della Redazione
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