Conto giudiziale dell’agente contabile e separata rendicontazione delle gestioni (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 124 del 24.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’agente contabile deve rendicontare in modo separato ciascuna gestione affidatagli, riportando in conti distinti le poste riferibili a rapporti contrattuali diversi, ancorché connessi a quello principale con l’ente locale. La rendicontazione cumulativa, che accorpa in un unico documento fatti di gestione eterogenei, rende il conto inidoneo a rappresentare i risultati della gestione e impedisce l’esame giudiziale sulla regolarità e sulla responsabilità. Il conto giudiziale va inoltre redatto su modello conforme al d.P.R. n. 194 del 1996, sottoscritto dall’agente e corredato del visto di regolarità alle scritture dell’ente, con indicazione degli estremi delle riscossioni e delle quietanze di versamento. La gestione è inscindibilmente collegata all’esercizio finanziario dell’ente e con le sue risultanze contabili deve quadrare.

Il Fatto

La società affidataria dei servizi di prenotazione, prevendita e vendita degli ingressi alla Cappella degli Scrovegni e ai Musei Civici del Comune di Padova ha reso il conto giudiziale quale agente contabile per il periodo 01.01.2020–31.12.2020. Il magistrato relatore, rilevate irregolarità formali e sostanziali, ne ha chiesto l’iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 147 c.g.c..

In particolare, il prospetto riassuntivo non riportava gli estremi degli atti di riscossione né il numero e la data delle quietanze di versamento; a fronte di riscossioni per euro 748.162,00 risultavano versamenti per euro 779.576,00. Emergeva inoltre che il conto includeva i diritti di prevendita per gli accessi serali trattenuti dalla società per conto della cooperativa concessionaria, senza alcuna separata evidenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la fitta rete di rapporti contrattuali: un appalto tra Comune e società per la gestione della fascia diurna con versamento integrale degli incassi; una concessione di servizi tra Comune e cooperativa per l’apertura serale, con incasso degli introiti dietro canone annuale; un contratto tra società e cooperativa per estendere la prevendita alla fascia serale, reso necessario dall’obbligo di contingentamento degli ingressi imposto dal MIBAC e dalla Soprintendenza.

Secondo la Corte, nel conto vanno riportate le riscossioni e i versamenti di somme spettanti all’ente per le quali l’agente abbia avuto l’incarico in base a un contratto di servizio. Poiché la società agisce nel contratto con la cooperativa in nome e per conto del Comune, i diritti di prevendita per gli accessi serali rientrano tra le somme oggetto del maneggio e devono trovare rappresentazione separata.

Il punto centrale è la rendicontazione cumulativa: riportare nello stesso documento dati afferenti a gestioni diverse rende il conto inidoneo a rappresentare i risultati. Richiamando la giurisprudenza contabile (Sez. giur. Calabria, sentt. n. 354/2020 e n. 405/2019), il Collegio ribadisce che ciascuna gestione va resa separatamente e con il modello ufficiale approvato con il d.P.R. n. 194 del 1996, così consentendo all’organo di controllo di verificare operazioni, versamenti e pareggio.

Ulteriore criticità è la commistione di esercizi: il conto include versamenti effettuati nel 2020 ma riferiti al 2019, contribuendo alla differenza di euro 31.414,00. La gestione contabile è inscindibilmente collegata all’esercizio finanziario dell’ente e deve essere ricollegabile alle scritture della ragioneria (Sez. giur. Veneto, sent. n. 329/2022). L’attività di riversamento in documenti organici spetta all’agente e non può essere oggetto di supplenza del magistrato istruttore.

Il conto è pertanto dichiarato irregolare e l’agente, allo stato, non è ammesso a discarico. La Corte ordina la ricompilazione del conto entro sessanta giorni, con separata rendicontazione dei diritti di prenotazione serale, su modello conforme al mod. 21, sottoscritto e munito del visto di regolarità, e rinvia il giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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