Il conto giudiziale va firmato dall’agente contabile, non dal sindaco (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 93 del 24.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di conto trova applicazione il principio della personalità della responsabilità contabile, con la conseguenza che il conto giudiziale deve essere compilato e sottoscritto dall’agente contabile della gestione cui si riferisce, e non dal rappresentante dell’ente. La correttezza formale del conto esige la firma dell’agente e delle sue modifiche, in ottemperanza all’art. 140, comma 2, c.g.c., che impone una compilazione idonea per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione propria dell’agente. La sottoscrizione apposta da soggetto diverso integra pertanto una irregolarità del conto. Tale irregolarità è tuttavia sanabile quando l’agente contabile, con atto successivo, riconosca formalmente la paternità del conto e ne assuma la responsabilità personale. In tal caso il giudice dichiara la regolarità del conto e ne pronuncia il discarico, anche per economia processuale.

Il Fatto

La vicenda riguarda un agente contabile di un Comune, consegnatario dei titoli azionari dell’ente. Il Giudice designato, con relazione, aveva concluso per il discarico dell’agente in relazione al conto giudiziale di un esercizio finanziario.

I conti erano stati ricompilati secondo il criterio del valore a patrimonio netto, in aderenza alle ordinanze interpretative della Sezione, ma risultavano sottoscritti dal sindaco in carica anziché dall’agente contabile all’epoca individuato. Su questa evidenza la Procura Regionale ha espresso avviso contrario alla proposta di discarico, ai sensi degli artt. 146, commi 2 e 3, c.g.c. e 147 c.g.c., chiedendo l’iscrizione al ruolo dei conti esaminati. Il Comune si è costituito in giudizio, qualificando le modifiche apportate come mera parifica.

La Motivazione della Corte

La Sezione prende atto che le modifiche ai conti, pur correttamente redatte alla luce delle ordinanze interpretative nn. 21 e 22 del 2022 e del criterio del patrimonio netto, non risultano sottoscritte dall’agente contabile. Il Collegio richiama la giurisprudenza costante della Corte dei conti in materia di personalità della responsabilità contabile, applicabile anche ai giudizi di conto, avuto riguardo all’oggetto del giudizio — la gestione di uno specifico agente — e alla sua finalità, cioè la determinazione del corretto rapporto di debito e credito tra l’agente e l’ente pubblico.

La correttezza formale del conto, osserva la Corte, esige la firma dell’agente contabile e delle sue modifiche, in ottemperanza all’art. 140, comma 2, c.g.c., che richiede una compilazione idonea per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile propria dell’agente. L’irregolarità eccepita dalla Procura è pertanto sussistente.

La Sezione rileva tuttavia che la memoria del Comune contiene l’elemento idoneo a sanare l’irregolarità segnalata: essa reca anche la firma dell’agente contabile pro tempore, con riconoscimento formale della paternità del conto. Da ciò deriva l’assunzione della responsabilità propria e personale dell’agente, in coerenza con l’art. 140 c.g.c., che esige la corretta compilazione del conto da parte dell’agente contabile anche per forma, oltre che per contenuto.

Su queste basi il Collegio conclude, anche per economia processuale, nel senso del discarico dei conti oggetto del giudizio. Dichiara la regolarità del conto e ne pronuncia il discarico, con nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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