Silenzio sull’istanza di permesso di soggiorno e sopravvenuta carenza di interesse (TAR Campania n. 2229 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio inadempimento della pubblica amministrazione, qualora il ricorrente dichiari espressamente di non avere più interesse alla decisione, il giudice amministrativo non può decidere nel merito né procedere d’ufficio, né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Egli deve adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa e dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La sopravvenuta carenza di interesse preclude ogni altra valutazione in rito o di merito. La compensazione delle spese di lite è equa in ragione dell’esito in rito della controversia, imputabile esclusivamente all’iniziativa della parte ricorrente.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva presentato il 4 aprile 2025 istanza alla Prefettura di Salerno – Sportello Unico per l’Immigrazione per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La vicenda traeva origine dalla richiesta nominativa avanzata da una società il 27 marzo 2023, cui era seguito il nulla osta al lavoro subordinato del 2 maggio 2023 e l’ingresso in Italia in base al d.P.c.m. 29 dicembre 2022.
A fronte della perdurante inerzia dell’amministrazione, il ricorrente agiva per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, deducendo la violazione dell’obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso. Nelle more del giudizio, lo Sportello Unico revocava il nulla osta con provvedimento del 9 giugno 2025, per il mancato perfezionamento della procedura presso il centro per l’impiego, la ritenuta inidoneità reddituale della società datrice e il mancato caricamento dei documenti richiesti sul portale dedicato.
La Motivazione della Corte
Alla camera di consiglio dell’11 novembre 2025 il difensore del ricorrente dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito. Su tale dichiarazione si fonda la decisione del Collegio.
Il Tribunale osserva che, in presenza di una dichiarazione attorea di venir meno dell’interesse, nessuna utilità pratica potrebbe derivare al ricorrente da una pronuncia di accoglimento. Il giudice amministrativo, pertanto, non può che recedere da ogni valutazione in rito o di merito e dichiarare il gravame improcedibile.
Il percorso argomentativo si sostiene su un consolidato orientamento giurisprudenziale. Il Collegio richiama Cons. Stato, sez. IV, n. 3848 del 2016, sez. VI, n. 1278 del 2019, sez. V, n. 38 e n. 5486 del 2020, sez. III, n. 3981 del 2021, e i precedenti della medesima sezione salernitana (n. 649, 1620, 1943, 2157 e 2323 del 2024).
In particolare, si è affermato che, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più interesse alla decisione, il giudice non può decidere la controversia nel merito né procedere d’ufficio, né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa (Cons. Stato, sez. II, n. 6379 del 2024). Analogamente, l’univoca dichiarazione del difensore preclude la decisione di merito e impone la declaratoria di improcedibilità (TAR Lazio, Roma, sez. III, n. 10053 del 2023).
Quanto alle spese, il Tribunale ne dispone l’integrale compensazione, ponendo il contributo unificato a carico del ricorrente, in ragione dell’esito in rito della controversia riconducibile esclusivamente all’iniziativa di quest’ultimo.
Nota della Redazione
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