Contraddittorio procedimentale obbligatorio nell’informativa antimafia interdittiva (TAR Campania n. 2620 del 28.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di informative antimafia interdittive, a seguito della sostituzione dell’art. 92, comma 2 bis, d.lgs. n. 159/2011 operata dall’art. 48 del d.l. n. 152/2021, convertito dalla legge n. 233/2021, il contraddittorio procedimentale con previa comunicazione degli elementi sintomatici di infiltrazione mafiosa costituisce regola generale dell’azione amministrativa, non più ipotesi facoltativa e residuale. Il prefetto può derogarvi esclusivamente in presenza di particolari esigenze di celerità o di elementi informativi non disvelabili, con congrua e specifica motivazione riferita al singolo contesto fattuale. Non è sufficiente, a tal fine, una motivazione stereotipata e di stile, riprodotta in modo uniforme per tutti i destinatari dei provvedimenti. Il contraddittorio assume, oltre alla funzione difensiva, una funzione proattiva, in ragione del collegamento con le misure di self cleaning e di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94 bis d.lgs. n. 159/2011, da impiegare secondo i principi di gradualità e proporzionalità. La violazione dell’obbligo partecipativo determina l’annullamento dell’interdittiva e degli atti conseguenziali.

Il Fatto

La ricorrente, società operante nel settore dell’autotrasporto, impugnava davanti al TAR Campania l’informativa di sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa adottata dalla Prefettura ai sensi degli artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011, lamentando segnatamente la mancata comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 92, comma 2 bis, cod. antimafia. La società deduceva che il prefetto avrebbe dovuto dare impulso al contraddittorio prima di adottare la misura interdittiva.

Con successivi motivi aggiunti la ricorrente impugnava la nota con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Motorizzazione civile di Napoli aveva disposto la revoca dell’A.E.P. e la cancellazione dall’Albo degli autotrasportatori, quale atto conseguenziale all’informativa. Le amministrazioni intimate resistevano, sostenendo la sussistenza di ragioni di urgenza che avrebbero giustificato l’omissione della comunicazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’evoluzione del quadro normativo. L’originaria formulazione dell’art. 92, comma 2 bis, d.lgs. n. 159/2011 non imponeva la comunicazione preventiva; la giurisprudenza aveva sollecitato il legislatore a potenziare le garanzie partecipative, come nella pronuncia del Cons. Stato, sez. III, n. 4979 del 2020. La novella del 2021 ha quindi introdotto un obbligo di comunicazione con indicazione degli elementi sintomatici e termine per le osservazioni.

Da tale modifica il Tribunale trae la conseguenza che, in materia di informative antimafia, il contraddittorio non è più residuo e facoltativo, ma rappresenta la regola generale, derogabile solo nelle tassative ipotesi previste dalla norma.

La deroga richiede una valutazione concreta: l’amministrazione deve verificare, con congrua e specifica motivazione, se ricorra un’ipotesi di motivata urgenza o di istruttoria interamente basata su elementi non rivelabili. Il contraddittorio possiede inoltre una funzione proattiva, collegata alle misure di self cleaning e alla prevenzione collaborativa, strumenti alternativi meno impattanti da impiegare se sufficienti a garantire la finalità di prevenzione.

Nel caso concreto, l’omissione era motivata con il richiamo a generiche esigenze di celerità e alla non meglio precisata «indifferibile necessità di impedire la prosecuzione di attività, quali quelle di autotrasporto». Per il Collegio si tratta di una motivazione meramente stereotipata, priva di alcuna concreta e circostanziata esigenza riferita alla posizione della singola impresa. La ricorrente avrebbe potuto contraddire sugli elementi indiziari, anche sottoponendo la propria difesa in ordine alla risalenza ed esaurimento delle vicende valorizzate.

Il provvedimento interdittivo è pertanto illegittimo per violazione dell’art. 92, comma 2 bis, d.lgs. n. 159/2011. Il ricorso introduttivo è accolto, con assorbimento delle censure sostanziali e con salvezza del potere dell’amministrazione di provvedere nuovamente nel rispetto dell’effetto conformativo. Da tale annullamento consegue l’illegittimità derivata e l’annullamento anche della nota ministeriale di revoca dell’A.E.P., con accoglimento dei motivi aggiunti. Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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