Occupazione sine titulo e acquisizione sanante: obbligo di scelta e risarcimento (TAR Campania n. 2619 del 28.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di occupazione sine titolo di un fondo, protratta dopo il venir meno dei presupposti legittimanti, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di determinarsi, nell’esercizio della propria discrezionalità, se acquisire il bene ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 ovvero restituirlo, previa riduzione in pristino a proprie spese. È definitivamente superato l’istituto pretorio dell’occupazione appropriativa: la realizzazione dell’opera pubblica non impedisce la restituzione dell’area illegittimamente occupata. Sussiste la responsabilità dell’ente per illecito permanente, con colpa per la negligente mancata conclusione della procedura espropriativa, e conseguente obbligo risarcitorio. Il danno patrimoniale da occupazione illegittima è liquidato dall’amministrazione in via equitativa applicando il parametro del 5% annuo del valore venale del terreno, oltre rivalutazione e interessi legali.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di un’azienda agricola in agro di Calvi, lamentano che alcune aree siano state oggetto, tra il 1991 e il 2001, di molteplici occupazioni d’urgenza disposte per la realizzazione di un Piano di Insediamenti Produttivi e della relativa variante. Le procedure ablatorie non sono mai giunte al decreto di esproprio, né a cessione bonaria, e le varianti in ampliamento sono state annullate in distinti giudizi davanti al medesimo TAR.

I ricorrenti chiedono quindi l’accertamento del diritto alla restituzione previa riduzione in pristino, la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre alla cancellazione della trascrizione con cui il Comune ha fatto risultare l’acquisto a titolo originario delle aree.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni preliminari dell’ente e le reputa tutte infondate. Quanto alla prova della proprietà, richiamando Cass. n. 14468 del 2008, Cass. Sez. un. n. 2951 del 2016 e Cons. Stato n. 897/2017, si afferma che nella domanda risarcitoria non è richiesta la prova rigorosa del diritto dominicale, essendo sufficiente individuare il titolare del bene avente diritto al ristoro.

La tesi secondo cui l’azione restitutoria e quella risarcitoria dovrebbero essere proposte in sede di ottemperanza è respinta: l’art. 7, comma 4, cod. proc. amm. configura l’azione risarcitoria come autonoma, e in materia di occupazione illegittima l’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 attribuisce all’amministrazione la scelta tra restituzione e acquisizione. Infondata è anche l’eccezione di difetto di prova del danno, operando una forfettizzazione del pregiudizio secondo il paradigma normativo richiamato da Cass. Sez. un. n. 20691 del 2021.

Smentita per tabulae l’asserita mancata esecuzione di alcune occupazioni: il piano particellare del 2000 e il decreto di occupazione del 26.11.2001 documentano l’avvenuta immissione in possesso. Le istanze istruttorie del Comune sono giudicate inammissibili perché esplorative o irrilevanti.

Nel merito, la Corte rileva che l’introduzione dell’acquisizione sanante ha superato l’accessione invertita già affermata da Cass. n. 1464 del 1983, non potendo un comportamento contra legem fondare l’acquisto di un diritto. Sussistono tutti i presupposti della responsabilità: illecito permanente, colpa e nesso causale. In applicazione dell’art. 34, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. e dei principi dell’Adunanza Plenaria n. 2/2016 e n. 2/2020, il Tribunale dichiara l’obbligo del Comune di valutare l’acquisizione o, in caso negativo, la restituzione. Il risarcimento è liquidato secondo il parametro del 5% annuo del valore venale, oltre rivalutazione e interessi, criterio esteso anche alla domanda di cancellazione della trascrizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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