Dichiarazione del direttore generale in tavolo tecnico non vale riconoscimento di debito (C.G.A.R.S. n. 14 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione resa dal direttore generale di un’azienda sanitaria nell’ambito di un tavolo tecnico istituzionale, al quale non partecipa il creditore, non integra riconoscimento di debito con gli effetti di cui all’art. 1988 c.c., difettando il requisito della destinazione al terzo creditore. Essa, inoltre, non possiede i necessari caratteri di specificità quando si riferisce a un fabbisogno stimato e a prestazioni future anziché a prestazioni sanitarie già integralmente rese. Ne deriva che la stessa non è idonea a invertire l’onere della prova a carico del creditore che invochi l’integrale pagamento delle fatture.
Il Fatto
La struttura sanitaria appellante aveva chiesto, nel giudizio di prime cure, l’integrale pagamento di due fatture emesse nei confronti dell’azienda USL, che aveva proceduto a una liquidazione solo parziale in applicazione degli abbattimenti tariffari previsti dal D.A. 7 novembre 2002. La ricorrente aveva censurato il provvedimento regionale, sostenendo l’inapplicabilità dell’abbattimento alle strutture ad alta specialità e rivendicando il pagamento integrale delle prestazioni di emergenza-urgenza erogate in forza di convenzione.
Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, con la sentenza n. 3966 del 29.12.2021, aveva respinto il ricorso e condannato la struttura alle spese. Propone appello la soccombente, deducendo l’omesso esame di un documento ritenuto decisivo: il verbale del Comitato Ristretto del Tavolo Tecnico per il monitoraggio del sistema di preaccreditamento, recante una dichiarazione del direttore generale dell’azienda sanitaria sul fabbisogno delle prestazioni.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 101, comma 1, c.p.a., secondo cui il gravame deve prospettare specifiche censure contro i capi della sentenza impugnata. Richiamando la giurisprudenza consolidata (Cons. Stato, sez. V, n. 6449 del 2024; Cons. Stato, sez. VII, n. 2493 del 2024; C.G.A.R.S. n. 172 del 2024), il Collegio ribadisce che l’appello non è un novum iudicium ma una revisio prioris instantiae, con onere di critica puntuale della motivazione.
Tale onere, tuttavia, è ritenuto soddisfatto: l’atto di appello, sebbene succintamente argomentato, denuncia univocamente il vizio di omesso esame di un documento ritualmente prodotto e ritenuto decisivo. La doglianza è quindi sufficientemente specifica e l’eccezione è respinta.
Nel merito, il Collegio esamina il contenuto della dichiarazione verbalizzata. Essa non può integrare un atto di riconoscimento di debito agli effetti dell’art. 1988 c.c. per due ordini di ragioni. Anzitutto, richiamando Cass. n. 6625 del 1988, perché il riconoscimento deve possedere i requisiti dell’art. 1334 c.c. ed essere indirizzato al terzo creditore: la dichiarazione è invece resa in un tavolo tecnico istituzionale al quale la struttura non partecipava, e l’acquisizione di una corrispondenza tra debitore e terzi non produce gli effetti dell’art. 1988 c.c.
In secondo luogo, la dichiarazione difetta di specificità: il tenore letterale richiama un “fabbisogno stimato” di circa un milione di euro e non è rivolta a prestazioni sanitarie già integralmente rese, bensì a prestazioni future. Manca dunque il carattere ricognitivo di un debito certo ed esigibile.
L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese del grado in ragione della natura della controversia e della parziale novità delle questioni esaminate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1334 c.c. – Efficacia degli atti unilaterali
- Art. 1988 c.c. – Promessa di pagamento e ricognizione di debito