Perdite su crediti: quando arbitrato, liquidazione e recuperi infruttuosi provano l’irrecuperabilità (Cass. 15421/2026)
Corte di Cassazione, Sezione tributaria, sentenza 20 maggio 2026, n. 15421
La Cassazione esamina la deducibilità di perdite verso debitori non tutti formalmente assoggettati a procedure concorsuali, valutando l’esito negativo di arbitrati, liquidazioni, tentativi esecutivi e domande di concordato. La decisione conferma che l’irrecuperabilità deve essere ricostruita concretamente, senza automatismi fondati sulla natura pubblica o privata del debitore.
Questione esaminata
Una società operante nella raccolta dei rifiuti aveva dedotto nel 2012 perdite relative a più crediti. Per un consorzio a capitale pubblico, l’azione arbitrale non era potuta iniziare e la massa attiva della liquidazione risultava insufficiente. Per altri debitori, le procedure di pignoramento si erano concluse senza esito oppure era stata dichiarata inammissibile una proposta di concordato.
L’Agenzia sosteneva che, trattandosi anche di un ente pubblico economico ancora in liquidazione, la mancata riscossione fosse soltanto temporanea e che alcuni eventi rilevanti fossero collocabili in esercizi diversi dal 2012.
Principio affermato
La natura pubblica del debitore non impedisce di riconoscere una perdita su crediti quando elementi concreti dimostrino l’inutile collocazione del credito nella liquidazione e l’impossibilità di proseguire efficacemente le azioni di recupero.
Per individuare l’esercizio di deduzione rileva il momento in cui gli elementi disponibili rendono oggettivamente riconoscibile l’irrecuperabilità: può trattarsi della conclusione infruttuosa dell’esecuzione, del fallimento di un tentativo arbitrale o di un provvedimento che mostri il definitivo peggioramento della situazione del debitore.
Se il debitore entra in una procedura concorsuale, la perdita può essere imputata entro la finestra temporale che va dall’ammissione alla procedura al periodo in cui, secondo i corretti principi contabili, il credito deve essere cancellato dal bilancio.
Motivazione della Cassazione
Per il credito verso il consorzio, il giudice regionale non si era fondato sulla sola liquidazione. Aveva considerato congiuntamente l’impossibilità di avviare l’arbitrato per la mancata nomina del terzo arbitro e l’insufficienza della massa attiva rispetto ai numerosi creditori. L’Agenzia, concentrandosi sulla natura pubblica dell’ente, non aveva contestato questa effettiva ragione della decisione.
Quanto alla società che aveva chiesto il concordato, la dichiarazione d’inammissibilità del 2012 mostrava una prospettiva di soddisfacimento ulteriormente ridotta, confermata dal successivo fallimento. La deduzione nell’esercizio di imputazione a bilancio era coerente con la finestra temporale riconosciuta per le perdite verso debitori in procedura.
Le contestazioni sui restanti crediti sono state dichiarate inammissibili anche per la presenza di decisioni di merito conformi e perché tendevano a rimettere in discussione accertamenti di fatto già compiuti.
Rilevanza pratica
La decisione invita a documentare il percorso che trasforma una difficoltà di riscossione in perdita fiscalmente riconoscibile. Verbali di pignoramento negativo, provvedimenti giudiziari, corrispondenza arbitrale, dati della liquidazione e insufficienza della massa attiva devono essere conservati e collegati all’anno della deduzione.
Per i crediti verso enti pubblici o organismi partecipati non opera una presunzione assoluta di recuperabilità. Occorre però dimostrare in concreto perché la liquidazione o gli altri strumenti disponibili non offrano una prospettiva utile. La scelta dell’esercizio deve inoltre essere coerente con i principi contabili e con l’evoluzione documentata della situazione del debitore.