Ruolo d’onore militare: serve il congedo assoluto per infermità, non l’ausiliaria (TAR Sicilia n. 2882 del 20.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’iscrizione d’ufficio nei ruoli d’onore, prevista dall’art. 804, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 66/2010, presuppone che il militare sia stato collocato in congedo assoluto in ragione delle infermità riportate per causa di servizio, oltre al riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie. Il collocamento in ausiliaria su domanda, o per raggiunti limiti di età, non integra il requisito: il giudizio di idoneità a tale posizione esclude la permanente e assoluta inabilità al servizio militare incondizionato. La norma va interpretata restrittivamente, perché l’iscrizione costituisce un avanzamento di carattere derogatorio al regime ordinario. È irrilevante, a tal fine, che l’infermità abbia dato luogo a pensione privilegiata. Il rigetto dell’istanza è legittimo quando la Commissione medico legale abbia espresso giudizio di idoneità alla sola posizione ausiliaria.
Il Fatto
Il ricorrente, ufficiale collocato in ausiliaria a domanda dopo oltre venticinque anni di servizio effettivo, aveva chiesto al Ministero della Difesa l’iscrizione nel ruolo d’onore della Forza Armata e le conseguenti promozioni. L’Istituto Medico Legale lo aveva giudicato idoneo alla sola posizione ausiliaria, riconoscendogli per le infermità riportate la pensione privilegiata ordinaria di ottava categoria. L’Amministrazione respinse l’istanza rilevando la carenza del requisito del collocamento in congedo assoluto.
Il militare impugnò il diniego davanti al TAR Sicilia, deducendo violazione dell’art. 804 d.lgs. n. 66/2010 e degli artt. 909-923-928-983-992-995 dello stesso codice, nonché eccesso di potere per motivazione apparente e difetto dei presupposti. Reiterata l’istanza senza esito, propose motivi aggiunti avverso il nuovo provvedimento di conferma. L’Amministrazione eccepì in via preliminare l’incompetenza territoriale, sostenendo la devoluzione al TAR Lazio delle controversie in materia di avanzamento dei militari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione preliminare. Poiché i motivi attengono alla sola posizione del ricorrente, trova applicazione l’art. 13, comma 2, cod. proc. amm., che in materia di pubblico impiego fissa la competenza inderogabile del tribunale nel cui ambito territoriale è situata la sede di servizio del dipendente, e non la regola dell’avanzamento invocata dalla difesa erariale.
Nel merito il ricorso è infondato. L’art. 804 d.lgs. n. 66/2010 richiede, per l’iscrizione d’ufficio, che i militari siano riconosciuti permanentemente non idonei al servizio militare per mutilazioni o invalidità riportate in servizio e per causa di servizio, con pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie, previo collocamento in congedo assoluto. Il Collegio aderisce alla giurisprudenza amministrativa richiamata, che ha superato il risalente orientamento di Sez. IV n. 212 del 15 gennaio 2013.
Il percorso argomentativo muove su tre piani. Sul piano letterale, l’espressione “previo congedo assoluto” indica una scansione temporale: prima il collocamento in congedo per l’infermità, poi l’iscrizione. Sul piano teleologico, il beneficio non dipende dal solo accertamento dell’infermità, ma dal fatto che questa abbia determinato la sopravvenuta inidoneità al servizio e imposto il congedo prima dei limiti di età. Sul piano sistematico, l’art. 807 del codice dell’ordinamento militare ammette il beneficio per limiti di età solo in favore del personale con trattamento pensionistico di guerra e a condizione di domanda anteriore alla cessazione. L’iscrizione resta un avanzamento derogatorio, da interpretare in modo restrittivo, tanto più che è prevista d’ufficio.
La lettura è confermata dalla circolare ministeriale del 19 aprile 2023, che richiede il giudizio di non idoneità al servizio militare incondizionato e il collocamento in congedo assoluto per permanente e assoluta inabilità. Nel caso concreto, i verbali della Commissione medico legale hanno giudicato il ricorrente “idoneo alla sola posizione di ausiliaria“. Manca, quindi, il presupposto del congedo assoluto per infermità, né lo integra il decreto con cui l’Amministrazione ha rideterminato la pensione richiamando quel medesimo verbale. Il diniego è legittimo e adeguatamente motivato; le spese sono compensate per le peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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