Contratti a termine reiterati e colpa grave del dirigente regionale (Corte dei Conti Sez. giur. Valle d’Aosta n. 1 del 15.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sola illegittimità degli atti amministrativi non integra la responsabilità amministrativa del dirigente che vi abbia concorso. Perché la condotta diventi fonte di danno erariale occorre una colpa grave, ravvisabile solo quando l’agente violi macroscopicamente le norme del servizio, con sprezzante trascuratezza dei doveri e vistosa trasgressione delle regole. La reiterata stipula di contratti a tempo determinato, in un quadro normativo incerto e stratificato, non supera la soglia della gravità della colpa. La non conformità dell’azione amministrativa alle prescrizioni che ne regolano lo svolgimento non genera immancabilmente responsabilità contabile, ma può esserne fonte solo se l’intero processo gestorio integri una condotta almeno gravemente colposa, causalmente riconducibile a un nocumento economico per l’Amministrazione. Il principio della ragione più liquida consente al giudice contabile di arrestarsi all’accertamento dell’elemento soggettivo, senza esaminare danno e nesso causale.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio la dirigente della Direzione Sviluppo Organizzativo della Regione Valle d’Aosta, chiedendone la condanna al pagamento di euro 6.215,74 in favore dell’Amministrazione regionale. Il danno erariale derivava, come danno indiretto, dalla sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 312/2017, che aveva condannato la Regione al risarcimento in favore di una dipendente per la illecita reiterazione di quattordici contratti a tempo determinato tra il 2005 e il 2011, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001.

Poiché tutti i contratti erano stati sottoscritti dalla convenuta, la Procura le imputava l’intero danno, ridotto poi al 75% in ragione della corresponsabilità della Giunta regionale. La convenuta eccepiva la doverosità della condotta, eseguita in attuazione di programmi deliberati dalla Giunta e di graduatorie formate per titoli ed esami, oltre all’assenza di colpa grave. In subordine deduceva la prescrizione e i vantaggi compensativi.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla giurisdizione, pacifica perché la convenuta era legata da rapporto di impiego all’Amministrazione asseritamente danneggiata. Nel merito, la vicenda è sovrapponibile a quelle decise con le sentenze nn. 14, 15, 16, 17 e 18 del 2022, che avevano applicato il potere riduttivo del 25%. Su ulteriori riflessioni, tuttavia, quel precedente orientamento non viene confermato.

Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui i profili di illegittimità degli atti costituiscono solo un sintomo della dannosità delle condotte. La Corte conti, Sez. III App., n. 69 del 22 febbraio 2022 chiarisce che la condotta è gravemente colposa solo quando l’autore violi macroscopicamente le norme del servizio, con sprezzante trascuratezza dei doveri. La non conformità dell’azione amministrativa alle prescrizioni non genera immancabilmente responsabilità amministrativa: lo diviene solo se l’intero processo gestorio integri una condotta almeno gravemente colposa e causalmente produttiva di nocumento economico.

Applicando il principio della ragione più liquida, richiamato da Cass. civ. Sez. Unite n. 9936 dell’8 maggio 2014 e n. 26242 del 12 dicembre 2014, e già recepito dalla giurisprudenza contabile, il giudice può definire la controversia sull’elemento soggettivo, senza soffermarsi su danno e nesso di causalità. La contestualizzazione della condotta attenua il grado di colpa: la non linearità della disciplina vigente all’epoca, il complicato intreccio tra art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, le norme regionali e i principi eurounitari rendevano tutt’altro che agevole individuare la corretta soluzione gestoria.

Rilievo assume anche la modalità di assunzione, incentrata sulla sequenza “selezione pubblica, graduatoria di merito, contratto temporaneo”, che poteva ragionevolmente generare la convinzione della sterilizzazione degli effetti limitativi. In tal senso depone il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica del 19 settembre 2012, che valorizza gli artt. 51 e 97 cost., anche se successivo ai fatti. Infine, la quantificazione del danno risarcibile è emersa solo dopo un lungo iter contenzioso di quattro gradi, quando la convenuta non rivestiva più l’incarico.

Le delibere di Giunta contenevano un generico riferimento al parere positivo dell’Ufficio diretto dalla convenuta, ma in assenza del testo dei pareri non si ricava la consapevolezza della palese illiceità della condotta. L’esclusione della colpa grave rende superflui gli altri approfondimenti, comprese l’eccepita prescrizione e i vantaggi compensativi, e la domanda va respinta. Le spese processuali sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., in considerazione del mutamento dell’orientamento della Sezione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *