Silenzio sull’accesso civico generalizzato del laboratorio privato: il rito va riqualificato (TAR Emilia-Romagna n. 192 del 15.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dal soggetto destinatario di un’istanza di accesso civico generalizzato non ha valore provvedimentale, in mancanza di una previsione di legge che lo qualifichi come diniego. La domanda proposta ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. va pertanto riqualificata, in base al suo contenuto sostanziale di richiesta di condanna, come azione avverso il silenzio inadempimento ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm.. Il giudice accerta l’obbligo di provvedere e ordina all’intimato di determinarsi espressamente, senza pronunciarsi sulla spettanza della pretesa ostensiva, riservata al margine valutativo dell’ente detentore ai sensi degli artt. 5, comma 2, e 5 bis d.lgs. n. 33/2013.
Il Fatto
La ricorrente presenta in data 14 novembre 2023 un’istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013 a un laboratorio privato, per conoscere la data di autorizzazione ministeriale allo svolgimento dei test rt-PCR e il numero di test positivi inviati alle ASL regionali. L’obiettivo dichiarato è una valutazione statistica della diffusione del COVID-19 sul territorio nazionale.
Il laboratorio non fornisce alcun riscontro. La ricorrente propone allora ricorso per l’accertamento del diritto all’accesso, in rito ex art. 116 c.p.a., e in subordine per l’accertamento dell’obbligo di provvedere con provvedimento espresso. La società intimata, regolarmente notificata, non si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’ammissibilità del rimedio. Manca una previsione che, come quella dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990 per l’accesso documentale, attribuisca al contegno inerte valore di diniego. Al silenzio sulla domanda di accesso civico generalizzato non può dunque ascriversi valore provvedimentale, in linea con TAR Liguria, sentenza n. 96/2024.
Il principio di effettività della tutela giurisdizionale impone però di non lasciare la domanda priva di risposta. Poiché la ricorrente ha chiesto anche di ordinare all’intimato di provvedere, il Collegio riqualifica l’azione ai sensi dell’art. 32 cod. proc. amm.: da ricorso ex art. 116 a ricorso avverso il silenzio inadempimento ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., secondo l’indirizzo di TAR Piemonte n. 826/2023.
Quanto alla legittimazione passiva, l’art. 2 bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013 estende la disciplina dell’accesso agli enti di diritto privato con bilancio superiore a cinquecentomila euro che esercitano funzioni amministrative o attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni. La società intimata rientra nell’elenco ministeriale dei laboratori abilitati alla diagnosi molecolare su campioni clinici respiratori, attività ricondotta alla prestazione di servizi pubblici, come ritenuto da TAR Brescia n. 726/2023. La visura camerale aggiornata attesta un valore di bilancio oltre dieci volte la soglia di legge. Sussistono dunque i presupposti della legittimazione passiva.
Nel merito, il termine di trenta giorni decorre inutilmente dall’istanza ed è dimostrata la titolarità dell’obbligo di provvedere in capo all’intimato. Il silenzio inadempimento è pertanto illegittimo, in linea con TAR Emilia-Romagna n. 167/2024. Il Collegio non può invece pronunciarsi direttamente sulla spettanza della pretesa ostensiva: l’art. 31, comma 3, cod. proc. amm. lo impedisce, per il margine valutativo sui limiti dell’accesso riservato al detentore dei dati dagli artt. 5, comma 2, e 5 bis d.lgs. 33/2013.
Il ricorso è accolto nei limiti indicati: la società deve determinarsi in modo espresso entro venti giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con riserva di nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento. La nomina sarebbe allo stato eccessivamente anticipata, trattandosi di giudizio sulla mancata conclusione del procedimento e non di ottemperanza. Le spese sono compensate, per la mancata difesa dell’intimato e per i profili interpretativi di novità della questione, confermati dalla stessa errata scelta dell’azione.
Nota della Redazione
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