Difetto di giurisdizione contabile per pensione INPS da Fondo lavoratori dipendenti (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 43 del 27.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica non dipende dalla natura pubblica o privata dell’ente di provenienza del pensionato, ma dalla circostanza che il trattamento sia posto, in tutto o in parte, a carico del bilancio dello Stato, ovvero che una legge speciale attribuisca espressamente la cognizione alla Corte. Ai sensi degli artt. 13 e 62 r.d. n. 1214/1934 e degli artt. 1, comma 2, e 151 d.lgs. n. 174/2016, restano devolute al giudice contabile solo le controversie relative ai trattamenti un tempo erogati dalle Direzioni provinciali del Tesoro. La pensione liquidata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’INPS, anche in favore di un ex dipendente dell’Istituto, è alimentata da un fondo proprio e non grava sul bilancio statale: appartiene pertanto alla giurisdizione ordinaria, in funzione di giudice del lavoro.

Il Fatto

La ricorrente, dirigente medico presso l’ATS Sardegna fino al 28.02.2007 e poi dipendente dell’INPS fino al 30.11.2019, ha chiesto alla Corte dei conti l’accertamento del diritto a percepire la pensione anticipata con il sistema di calcolo misto/retributivo, in luogo del misto/contributivo applicato dall’Istituto. Assumeva di aver maturato, alla data del 31.12.1995, un’anzianità contributiva superiore a diciotto anni, comprensiva dei periodi riscattati e delle ricongiunzioni, e chiedeva la condanna dell’INPS al pagamento della differenza, pari a euro 2.017,08 lordi annui, oltre interessi e rivalutazione.

Il ricorso amministrativo proposto al comitato provinciale era stato rigettato. L’INPS, costituitosi, ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, osservando che il trattamento è gestito dal Fondo AGO e non dalla gestione pubblica. La ricorrente ha replicato richiamando la natura pubblica del rapporto di lavoro e dell’ente datore.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina l’eccezione in via pregiudiziale e la ritiene fondata, dichiarando il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Il Collegio ricostruisce in via preliminare la posizione della ricorrente: domanda di pensione anticipata in cumulo con decorrenza 1° dicembre 2019 presso il Fondo INPS Gestione Privata e liquidazione della pensione categoria VOCUM, con quote relative al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, alla Cassa Sanitari e all’ENPAM.

Il criterio discretivo viene individuato negli artt. 13 e 62 r.d. n. 1214/1934, che devolvono alla Corte dei conti le controversie in materia di pensione a carico, totale o parziale, dello Stato o di altri enti designati dalla legge, e i ricorsi pensionistici espressamente attribuiti da leggi speciali. La Corte richiama la pronuncia della Sez. Seconda Giur. Centrale d’Appello n. 493/2013, secondo cui la giurisdizione contabile non abbraccia tutte le gestioni previdenziali dei dipendenti degli enti pubblici: occorre di volta in volta verificare se una legge stabilisca in tal senso, altrimenti la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.

Il percorso argomentativo si completa con il richiamo alla giurisprudenza di legittimità in sede di regolamento di giurisdizione, richiamata dalla Corte: le funzioni di liquidazione delle pensioni a carico dello Stato sono state trasferite prima all’INPDAP e poi all’INPS, ma la giurisdizione contabile continua a sussistere solo per i trattamenti a totale o parziale carico del bilancio statale, ovvero per le tipologie un tempo liquidate dalle Direzioni provinciali del Tesoro. Nel caso concreto il trattamento è erogato dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dunque è a carico del bilancio dell’Istituto e non dello Stato, con conseguente sussistenza della giurisdizione ordinaria (Cass., SS.UU., n. 4854/2021).

La Corte conforta la conclusione con la giurisprudenza contabile che, in casi analoghi relativi a ex dipendenti INPS, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario (tra le altre, Sez. Giur. Sardegna n. 141/2018; Sez. Giur. Campania n. 639/2021; Sez. Giur. d’Appello per la Regione siciliana n. 28/A/2020). Il giudizio potrà essere riassunto innanzi al giudice del lavoro nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 17 c.g.c., che la sentenza indica come autorità fornita di giurisdizione.

Le spese sono integralmente compensate in ragione delle ragioni di cui all’art. 31, comma 3, c.g.c., con fissazione in sessanta giorni del termine per il deposito della sentenza.

Nota della Redazione

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