Ottemperanza al giudicato per la Carta del docente: obbligo del Ministero e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2520 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne consegue che l’entità delle somme richieste dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, la cui esatta misura e decorrenza vanno verificate secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge. L’Amministrazione dello Stato che non ha dato esecuzione al giudicato di condanna al pagamento di una somma di denaro è inottemperante e il giudice amministrativo, accolto il ricorso, assegna il termine per adempiere e nomina sin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Il compenso per il commissario ad acta non è dovuto quando le funzioni commissariali siano affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica, trattandosi di attività che rientra nei suoi compiti istituzionali.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Monza – Sezione Lavoro la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle, per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, la somma complessiva di Euro 2.000,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015.
La sentenza, passata in giudicato e notificata, non era stata eseguita dall’Amministrazione. La docente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito in giudizio con atto di stile.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente rilevato che la pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato. Il ricorso è stato quindi ritenuto fondato.
Con specifico riferimento al credito, il Collegio ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo ma solo satisfattivo, sicché i conteggi degli interessi prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’Amministrazione se non nei limiti degli artt. 1282 e ss. cod. civ. e delle ulteriori disposizioni di legge applicabili.
La Corte ha inoltre verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del Decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997, n. 30, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, necessario prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
Accertata l’inottemperanza, il TAR ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di funzioni rientranti nei suoi compiti istituzionali di gestione della spesa pubblica.
Il Ministero è stato infine condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
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Nota della Redazione
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