Obbligo di provvedere sulla VIA e rimborso dei diritti per ritardo (TAR Puglia n. 1607 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica è titolare di un obbligo autonomo di provvedere sull’istanza di VIA ai sensi degli artt. 23 e ss. del d.lgs. n. 152/2006, che permane anche in caso di mancata predisposizione dello schema di provvedimento da parte della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC o di omessa espressione del parere dell’Amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali. Il parere della Soprintendenza speciale per il PNRR costituisce atto istruttorio interno e non esime l’Amministrazione procedente dall’obbligo di concludere il procedimento. Il superamento dei termini procedimentali, inclusi quelli suppletivi del potere sostitutivo, integra silenzio-inadempimento e legittima la condanna ex art. 117, comma 2, cod. proc. amm. all’adozione di un provvedimento espresso e motivato. Dal ritardo discende, quale conseguenza diretta e automatica ex lege, il diritto dell’operatore istante al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato in data 05.04.2022, con acquisizione al protocollo del MASE l’11.04.2022, istanza per il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, relativa a un impianto agrivoltaico di potenza pari a 14,03 MW e alle opere di connessione alla RTN, da realizzarsi in due comuni della provincia di Brindisi. Il progetto rientra tra quelli inclusi nell’elenco di cui all’Allegato I-bis, parte seconda, del d.lgs. n. 152/2006.

Non intervenuta alcuna determinazione, la società ha reiterato l’interesse con diffide dell’08.05.2023, del 21.03.2024 e dell’08.11.2024, quindi ha agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la condanna dell’Amministrazione a provvedere, oltre che al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria. Le Amministrazioni resistenti hanno eccepito in rito la tardività del ricorso e nel merito l’infondatezza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di tardività e la respinge. Richiamando un indirizzo condiviso — Cons. Stato, Sez. III, n. 3539/2024, nonché Cons. Stato, Sez. V, n. 2742/2014 — il TAR afferma che il termine annuale dell’art. 31, comma 2, cod. proc. amm. non produce decadenza sostanziale, ma opera come mera sanzione processuale, restando salva la riproponibilità dell’istanza. La diffida va equiparata a nuova istanza ai sensi della medesima disposizione.

Nel merito, il ricorso è fondato. È pacifica la sussistenza dell’obbligo di provvedere in capo al Ministero, alla luce del dato letterale degli artt. 23 e ss. del d.lgs. n. 152/2006, che gli impongono di concludere il procedimento anche in ipotesi di inerzia degli altri soggetti coinvolti. La giurisprudenza amministrativa unanime — TAR Puglia, Bari, Sez. II, n. 500/2024, TAR Sicilia, Palermo, Sez. V, n. 1728/2024, TAR Puglia, Lecce, Sez. II, n. 929/2024 e n. 588/2024, TAR Lazio, Roma, Sez. III, n. 12670/2024, TAR Sardegna, Sez. I, n. 547/2024 — ha chiarito che tale obbligo permane in presenza di ritardi o inerzie.

È incontestato che i termini procedimentali siano stati superati: dato l’avviso pubblico ex art. 24 del d.lgs. n. 152/2006 in data 19.12.2022, risultano spirati tutti i termini, inclusi quelli suppletivi del potere sostitutivo ex art. 25, comma 2-quater, senza che il procedimento fosse concluso.

Il parere della Soprintendenza speciale per il PNRR, depositato in data 09.12.2025, non muta l’esito: si tratta di atto istruttorio interno al procedimento, che non esime l’Amministrazione dall’obbligo di provvedere. Le ulteriori contestazioni della difesa erariale sono giudicate generiche e contraddette dalla perentorietà dei termini.

Il Collegio dichiara pertanto l’illegittimità del silenzio e condanna il Ministero a concludere il procedimento con atto espresso e motivato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con riserva di nomina del Commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Accoglie altresì la domanda di rimborso: secondo l’indirizzo richiamato — TAR Molise, Sez. I, n. 279/2025, TAR Puglia, Lecce, Sez. II, n. 1185/2025, TAR Lazio, Roma, Sez. III, n. 6359/2025 — il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria consegue automaticamente allo sforamento dei termini. Documentato il versamento di € 5.258,92, il Tribunale riconosce € 2.629,455, liquidando le spese di lite a carico dell’Amministrazione soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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