Silenzio-inadempimento e sopravvenuta nomina del secondo graduato: cessazione della materia del contendere (TAR Puglia n. 1294 del 16.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito avverso il silenzio-inadempimento, la sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto, che soddisfi la pretesa sostanziale del ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere. La declaratoria presuppone che l’amministrazione abbia concluso il procedimento con un atto satisfattivo e che la parte interessata ne abbia preso atto, chiedendo essa stessa la cessazione. Ove il giudice riscontri l’avvenuta definizione della vicenda procedimentale, dichiara la cessazione e, in presenza di una complessa evoluzione della fattispecie, dispone la compensazione delle spese tra le parti.

Il Fatto

Il ricorrente aveva partecipato a una selezione pubblica bandita dalla Regione Puglia per l’affidamento di un incarico dirigenziale, classificandosi secondo in graduatoria finale, a un punto dal primo classificato. Con diffida del 14.3.2024 aveva chiesto all’amministrazione di utilizzare la graduatoria e di procedere alla propria assunzione in servizio, senza ottenere risposta. Ha quindi proposto ricorso per silenzio-inadempimento, chiedendo l’accertamento e la condanna dell’amministrazione a concludere il procedimento.

Nel corso del giudizio il ricorrente ha depositato la determinazione dirigenziale n. 871 del 18 ottobre 2024, con cui la Regione, escluso il primo graduato per difetto del requisito di ammissibilità, ha nominato il secondo classificato quale vincitore della selezione, con riserva di verifica dei requisiti. La Regione ha quindi eccepito l’improcedibilità del ricorso, mentre il ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che l’azione proposta verteva sul silenzio serbato dall’amministrazione rispetto alla diffida a procedere all’utilizzo della graduatoria, con ogni conseguente determinazione. La sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto ha così definito il procedimento in senso satisfattivo per il ricorrente.

La decisione si fonda sulla constatazione che l’interesse ad ottenere l’accertamento richiesto è venuto meno per effetto della determinazione n. 871 del 18 ottobre 2024. Il Tribunale ha valorizzato la circostanza che la parte ricorrente stessa ha riconosciuto che la propria pretesa risultava pienamente soddisfatta dall’anzidetto provvedimento, chiedendo espressamente la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Il percorso argomentativo del giudice è lineare: accertata la sopravvenuta definizione del procedimento amministrativo, è venuto meno l’oggetto del contendere. La circostanza che l’amministrazione abbia concluso il procedimento con un atto di contenuto corrispondente alla pretesa azionata esclude ogni ulteriore utilità dell’accertamento giudiziale sul silenzio.

Quanto alle spese, il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti di legge per la compensazione, avuto riguardo alla complessiva evoluzione procedimentale e processuale della vicenda in questione. La definizione del giudizio è stata quindi dichiarata con compensazione integrale delle spese tra le parti, con ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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