Conguagli eccedenti il cinque per cento tassati come trasferimenti immobiliari (Cass. civ. Sez. 5 n. 10880 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro sugli atti dell’autorità giudiziaria, un provvedimento è imponibile anche ove sia ancora suscettibile di impugnazione o sia stato impugnato, ma non anche nel caso in cui sia stato già riformato o annullato con conseguente venir meno del presupposto impositivo. L’obbligo di motivazione dell’avviso di liquidazione è assolto con l’indicazione della data e del numero della sentenza civile, senza necessità di allegazione dell’atto, purché sia certo o presumibile che il contribuente ne abbia avuto pregressa conoscenza. Ai fini dell’imposta di registro, l’eccedenza derivante al condividente dall’assegnazione di beni di valore superiore a quello spettantegli sulla massa comune è considerata, per effetto della presunzione assoluta di cui all’art. 34 d.P.R. n. 131/1986, alla stregua di una vendita, senza che rilevi l’assunzione a conguaglio di un’obbligazione pecuniaria con funzione compensativa.
Il Fatto
A seguito dello scioglimento di una comunione ordinaria, disposto con sentenza della Corte di appello, l’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di liquidazione dell’imposta di registro, determinando l’imposta principale con applicazione dell’aliquota dei trasferimenti immobiliari sulla parte del conguaglio eccedente il cinque per cento del valore della quota di diritto. La contribuente impugnava l’avviso dinanzi al giudice tributario, che ne dichiarava la nullità per difetto di motivazione, ritenendo il conguaglio riconducibile alla divisione, tassabile all’uno per cento. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia confermava tale impostazione, rideterminando l’imposta dovuta. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, cui la contribuente resisteva con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale, cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente. Con il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 54 d.P.R. n. 131/1986 e degli artt. 7 l. n. 212/2000 e 3 l. n. 241/1990, la Corte ha ritenuto fondata la doglianza, richiamando il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, che non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, e confermando che l’obbligo di motivazione dell’avviso di liquidazione gravemente sull’Amministrazione è assolto con l’indicazione di data e numero della sentenza, senza necessità di allegazione, quando il contribuente ne abbia avuto pregressa conoscenza. Nel caso di specie, l’avviso conteneva i singoli imponibili, le aliquote applicate e il calcolo matematico, risultando pertanto adeguatamente motivato.
Con il secondo e terzo motivo, trattati congiuntamente, la Corte ha esaminato la violazione degli artt. 37 e 34 d.P.R. n. 131/1986. Ha ribadito che un provvedimento giudiziario è imponibile anche se impugnabile o impugnato, salvo che sia stato riformato o annullato, con conseguente venir meno del presupposto impositivo. Nella fattispecie, la sentenza della Corte di appello era divenuta definitiva a seguito della decisione della Cassazione, sicché il presupposto impositivo sussisteva. Quanto al conguaglio, la Corte ha confermato l’orientamento secondo cui l’eccedenza derivante al condividente dall’assegnazione di beni di valore superiore a quello spettantegli è considerata, per effetto della presunzione assoluta di cui all’art. 34 d.P.R. n. 131/1986, alla stregua di una vendita, con applicazione dell’aliquota dei trasferimenti immobiliari per la parte eccedente, senza che rilevi l’assunzione a conguaglio di un’obbligazione pecuniaria con funzione compensativa. La decisione impugnata, che aveva incluso il conguaglio nella divisione tassabile all’uno per cento, è stata pertanto ritenuta in violazione di legge.
Il ricorso incidentale è stato dichiarato in parte assorbito e in parte inammissibile. Il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., è rimasto assorbito dall’accoglimento del primo motivo del ricorso principale. Il secondo motivo, concernente la violazione degli artt. 37 e 20 d.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 8, lettera B, della Tariffa parte 1, è stato dichiarato inammissibile in quanto la questione relativa alla tassazione del solo effettivo “condannatorio” non era stata proposta con il ricorso originario né con altri atti, risultando nuova. La Corte ha infine condannato il controricorrente e ricorrente incidentale al pagamento delle spese processuali e dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.