Silenzio sull’istanza di revisione prezzi e sopravvenuta carenza di interesse (TAR Puglia n. 1529 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il ricorso avverso il silenzio-inadempimento presuppone che l’inerzia dell’amministrazione perduri al momento della decisione. L’adozione di un provvedimento esplicito sull’istanza dell’interessato rende il ricorso inammissibile per carenza originaria di interesse, se interviene prima della proposizione, e improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se sopravviene nel corso del giudizio. Il ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può dichiarare di aver perduto interesse alla stessa, senza che il giudice possa procedere d’ufficio o sostituirsi alla sua valutazione. La soccombenza virtuale, ai fini della condanna alle spese, non può essere affermata quando la fondatezza della pretesa azionata non risulti con certezza.
Il Fatto
La società ricorrente gestiva il servizio di vigilanza presso le strutture sanitarie e amministrative dell’azienda sanitaria resistente in forza di un contratto del 2010, più volte prorogato. Con istanza trasmessa a mezzo p.e.c. il 23 aprile 2025 la società ha chiesto la revisione prezzi del corrispettivo, quantificando in oltre 824.000 euro l’adeguamento secondo le variazioni degli indici ISTAT-FOI, sul presupposto dell’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006.
Non avendo ricevuto alcun riscontro, la società ha proposto ricorso per la declaratoria del silenzio-inadempimento e, in via ulteriore, per l’accertamento del diritto all’adeguamento e la condanna al pagamento. Costituitasi l’amministrazione, nel corso del giudizio è stato depositato il provvedimento con cui l’azienda sanitaria ha respinto l’istanza. La ricorrente, preso atto del sopravvenuto diniego, ha chiesto dichiararsi la carenza di interesse con condanna alle spese dell’amministrazione per soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio aderisce alla costante giurisprudenza amministrativa secondo cui presupposto della condanna per il silenzio illegittimamente serbato è la persistenza dell’inerzia al momento della pronuncia. Da ciò deriva la distinzione tra inammissibilità per carenza originaria di interesse, quando il provvedimento esplicito precede il ricorso, e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, quando interviene durante il giudizio.
Nel caso concreto la nota con cui l’azienda sanitaria ha respinto l’istanza di revisione, pur successiva alla proposizione del ricorso, ha fatto venire meno la condizione dell’azione. Il Tribunale afferma inoltre che la parte ricorrente, fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse; il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire.
La domanda di condanna al pagamento dell’incremento tariffario non muta l’esito. Il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, conformemente alla richiesta formulata dalla stessa società con la memoria del 3 novembre 2025.
Sul regolamento delle spese il Collegio esclude la soccombenza virtuale. La ricorrente non ha contestato efficacemente il provvedimento sopravvenuto, che, pur tardivo, evidenzia la manifesta inammissibilità e infondatezza dell’istanza. La decisione richiama il rilievo che il contratto aveva già cessato i suoi effetti nell’ottobre 2021, con l’avvio del servizio da parte del nuovo appaltatore. Il notevole decorso del tempo dalla cessazione giustifica la non tempestività della risposta e, nel contempo, non consente di risalire con certezza alla fondatezza della pretesa. Da qui l’integrale compensazione delle spese processuali.
Nota della Redazione
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