Carta docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 471 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e deve essere integralmente rispettato prima della proposizione del ricorso. Il giudice amministrativo, accertato il passaggio in giudicato della sentenza e la persistente inerzia dell’amministrazione, ordina l’adempimento entro un termine congruo e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. Il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, è suscettibile di esecuzione in forma specifica mediante attribuzione del valore economico riconosciuto dal giudice ordinario.

Il Fatto

Una docente otteneva dal Tribunale di Catania, Sez. Lavoro e Previdenza, il riconoscimento del diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Con la medesima sentenza il Ministero dell’Istruzione e del Merito veniva condannato all’attribuzione della carta per un valore complessivo di 1.500,00 euro, oltre accessori.

La sentenza era notificata all’amministrazione, che non vi dava esecuzione. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia. L’amministrazione intimata non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il profilo processuale. Rileva che il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo risulta rispettato, essendo la notifica del ricorso intervenuta oltre sette mesi dopo la notificazione della sentenza.

Verifica poi il requisito del passaggio in giudicato della sentenza oggetto di ottemperanza, necessario quando si tratti di sentenza del giudice ordinario e non del giudice amministrativo. Il Collegio richiama in termini il Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905, e dà atto dell’attestazione di segreteria che comprova il giudicato.

Nel merito, la pretesa trova fondamento nella sentenza azionata. Il TAR accoglie il ricorso e ordina al Ministero di procedere all’attribuzione della carta elettronica per il valore di 1.500,00 euro, oltre accessori secondo l’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, richiamato dall’art. 22 della legge n. 724/1994, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre tale termine, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della competente Direzione Generale, con facoltà di delega a un funzionario di posizione apicale, affinché assicuri l’ottemperanza entro ulteriori 60 giorni.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario della ricorrente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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