Contributi sismici, la domanda va riferita all’intera unità strutturale minima (TAR Calabria n. 2197 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi per interventi strutturali di miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione di edifici privati, la domanda di accesso deve essere riferita all’unità strutturale minima di intervento nel suo complesso e non alla sola porzione immobiliare su cui è previsto l’intervento. Ne consegue che la superficie lorda complessiva, il numero delle unità immobiliari e il numero degli occupanti da dichiarare sono quelli dell’intera UMI, anche quando l’intervento riguardi solo parte di essa. Qualora l’edificio comprenda più unità immobiliari di distinti proprietari e non sussista un condominio formalmente costituito, la domanda deve essere presentata dal rappresentante designato all’unanimità dei proprietari, con apposita scrittura privata o procura; la carenza di tale designazione rende la domanda inammissibile per difetto di legittimazione del richiedente. La discrasia tra lo studio di vulnerabilità sismica prodotto, che consideri l’intero edificio, e i dati dichiarati in domanda integra un vizio sostanziale e non un mero errore di compilazione.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di alcune unità immobiliari di un edificio e designato rappresentante di altri tre proprietari, ha presentato domanda di accesso ai contributi previsti dall’avviso pubblico regionale emanato in attuazione dell’OCDPC n. 344/2016 e della delibera di Giunta regionale n. 393 del 13 ottobre 2016, per interventi di miglioramento sismico. La domanda è stata collocata al posto n. 99 della graduatoria definitiva, con attribuzione di un contributo potenziale pari a zero.

La Regione ha respinto l’istanza rilevando che lo studio strutturale allegato considerava, nelle verifiche ante e post intervento, anche l’unità immobiliare adiacente di proprietà di un terzo estraneo alla domanda, mentre i dati dichiarati (superficie, unità immobiliari, occupanti) riguardavano le sole proprietà del ricorrente e dei suoi danti causa. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto e l’atto presupposto, deducendo violazione dell’OCDPC n. 344/2016, delle norme tecniche sulle costruzioni, travisamento e sviamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua il nodo della controversia nella qualificazione dell’edificio: se le due proprietà costituiscano un unico edificio, coincidente con l’unità strutturale minima di intervento, o due edifici distinti ma aggregati. La soluzione discende dalle previsioni dell’avviso pubblico, che ricalcano l’allegato 6 dell’OCDPC n. 344/2016: i beneficiari sono i proprietari di edifici, intesi come unità strutturali minime, e nel caso di comunioni i proprietari designano all’unanimità un rappresentante.

Dalla documentazione prodotta, dalle planimetrie e dalle foto satellitari non risulta un aggregato di edifici. Il Tribunale ritiene invece che le due proprietà compongano un unico edificio, un’unica UMI comprendente più unità immobiliari, tra cui quella del terzo. L’assunto difensivo dell’aggregato è rimasto una mera allegazione, priva di dimostrazione.

Il Collegio aggiunge un argomento assorbente: anche a voler ritenere l’esistenza di edifici aggregati, poiché il progettista ha scelto di considerare l’aggregato nel suo complesso, la domanda avrebbe dovuto comunque indicare la superficie complessiva, il numero di unità immobiliari e di occupanti, non la sola parte interessata dall’intervento. L’istruzione dell’avviso pubblico è esplicita nel richiedere la superficie lorda complessiva.

Da ciò deriva il difetto di legittimazione del ricorrente. In assenza di un condominio formalmente costituito, egli avrebbe dovuto essere designato quale rappresentante della comunione con il consenso unanime di tutti i proprietari, compreso quello dell’unità immobiliare non interessata dagli interventi. La domanda risultava quindi presentata da un soggetto non titolato.

Quanto al secondo motivo, il Tribunale esclude la violazione delle finalità dell’OCDPC n. 344/2016. La ragione del rigetto non risiede in un errore di compilazione, ma nell’impostazione complessiva della domanda, che doveva riferirsi all’intero edificio e alla sua UMI, con ogni conseguenza in ordine alla titolarità del potere rappresentativo. Il ricorso è pertanto respinto perché infondato, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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