Il giudizio tecnico della Soprintendenza sull’invasività del sistema di consolidamento (TAR Abruzzo n. 347 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione espressa dalla Soprintendenza in ordine alla compatibilità di una tecnica di consolidamento con la ristrutturazione di un edificio storico costituisce espressione di discrezionalità tecnica. Il sindacato del giudice amministrativo non si sostituisce all’apprezzamento dell’Amministrazione, ma verifica l’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della correttezza del criterio utilizzato e dell’iter procedimentale applicativo. Il giudizio tecnico è censurabile solo quando manchi del tutto la motivazione, quando non siano considerate circostanze di fatto idonee a incidere sulla valutazione finale o quando emerga una evidente illogicità e incoerenza dell’apparato motivazionale. Ai sensi dell’art. 29, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004, tutti gli interventi su un bene culturale sono qualificati come restauro, ricomprendendovi il miglioramento sismico e gli interventi di carattere strutturale.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare del brevetto relativo a una tecnologia per il rinforzo e l’adeguamento strutturale denominata “SISTEMA Φ”, impugnava l’autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. n. 42/2004 per l’intervento di riparazione dei danni da sisma su un immobile storico. L’atto conteneva la prescrizione di non utilizzare quel sistema di consolidamento, ritenuto estremamente invasivo e poco compatibile con la tipologia muraria del palazzo. La ricorrente contestava non il provvedimento autorizzatorio in sé, ma unicamente la prescrizione in esso contenuta, dolendosi della valutazione di invasività e lamentando carenze motivazionali.
Il Comune e il Ministero resistevano, eccependo l’inammissibilità e chiedendo la reiezione. Il Tribunale respingeva l’istanza cautelare con ordinanza n. 280/2019. La causa giungeva alla decisione all’udienza pubblica del 19 giugno 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio supera l’eccezione processuale sollevata dalle Amministrazioni in ragione dell’infondatezza del ricorso nel merito. Precisato che l’impugnazione investe solo la prescrizione e non l’intero titolo autorizzatorio, e che quindi è ammissibile l’annullamento in parte qua, la sentenza affronta il nucleo della controversia.
Il giudizio della Soprintendenza sulla compatibilità di un intervento edilizio con un edificio storico è espressione di discrezionalità tecnica. Il sindacato giurisdizionale, sulla scia di Cons. Stato, Sez. IV, n. 601 del 9 aprile 1999, non si limita al controllo formale dell’iter logico, ma si estende alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche, sotto il profilo della correttezza del criterio e del procedimento applicativo. Non è l’opinabilità dell’apprezzamento a giustificarne la sostituzione, ma la sua inattendibilità per insufficienza del criterio o vizio del procedimento.
Il Collegio esclude che nel caso concreto ricorra alcuna di tali evenienze, né la ricorrente dimostra l’erroneità dei criteri impiegati. Richiamato l’art. 29, comma 4, del Codice dei Beni Culturali, che ricomprende nel restauro il miglioramento sismico, e l’art. 9 della Carta del Restauro del 1972, i giudici valorizzano le Linee Guida per la valutazione del rischio sismico del patrimonio culturale. Esse impongono una scelta delle tecniche caso per caso, privilegiando quelle meno invasive e compatibili con i criteri della conservazione, e qualificano come invasivi sia i sistemi di tirantature diffuse sia il placcaggio con intonaco armato, che altera profondamente il comportamento originario della costruzione.
Nel caso di specie la valutazione tecnica dell’Amministrazione non risulta inficiata da inattendibilità per insufficienza del criterio o per vizio del procedimento applicativo. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 4000,00, oltre accessori, da corrispondere in parti uguali al Ministero e al Comune.
Nota della Redazione
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