Selezione PNRR, colloquio unica fase valutativa e nessun obbligo di preselezione (TAR Calabria n. 2198 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione ai sensi del d.l. n. 80/2021, come disciplinata dall’art. 4, comma 6, d.m. 14 ottobre 2021, l’amministrazione non è tenuta ad alcuna preselezione dei candidati sulla base dei curricula. Il colloquio, espressamente qualificato selettivo, costituisce l’unica fase di valutazione e i titoli e le esperienze professionali emergono in quella sede. L’invito deve riguardare un numero di candidati pari ad almeno quattro volte i posti da assegnare, e non a un massimo di quattro volte: la formula è diretta a favorire un’effettiva selezione. Il richiamo al regolamento dell’Agenzia per la coesione territoriale è operativo solo per il profilo professionale e gli anni di esperienza. La valutazione del colloquio, se ancorata ai criteri dell’avviso, non è sindacabile nel merito.
Il Fatto
Il ricorrente partecipava alla procedura selettiva indetta dalla Regione Calabria per il conferimento di quattro incarichi di collaborazione a geologi, nell’ambito del PNRR. Si collocava all’undicesimo posto della graduatoria finale, con il punteggio di diciannove. Impugnava quindi il decreto regionale di approvazione degli atti e della graduatoria, gli atti della fase di individuazione dei candidati da sottoporre a colloquio, i verbali della Commissione e, in parte qua, l’avviso pubblico.
Il Tribunale, con sentenza in forma semplificata, dichiarava in un primo momento il difetto di giurisdizione. Il Cons. Stato riformava la pronuncia riconoscendo la giurisdizione amministrativa; il ricorrente riassumeva il giudizio. La domanda cautelare era respinta, con integrazione del contraddittorio verso i candidati collocati dalla quinta alla decima posizione. L’istanza di accesso veniva definita con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la censura sull’omessa preselezione dei candidati mediante valutazione dei curricula. Il motivo è infondato. L’art. 4, comma 6, d.m. 14 ottobre 2021 impone di invitare al colloquio un numero di candidati pari ad almeno quattro volte le professionalità richieste, senza prevedere alcuna fase di comparazione documentale antecedente.
La tesi del ricorrente secondo cui il numero dei convocati dovesse essere al massimo pari a sedici è respinta come palesemente in contrasto con la lettera della disposizione. La formula “almeno” è letta dal Tribunale come espressione dell’intenzione di favorire una selezione effettiva attraverso una platea sufficientemente ampia di candidati.
Il richiamo all’art. 5 del regolamento n. 107/2018 dell’Agenzia per la coesione territoriale, che contempla la comparazione dei curricula e successivi colloqui, è giudicato inconferente. L’avviso pubblico rinvia a quel regolamento solo per individuare la tabella del profilo senior e gli anni di comprovata esperienza, oltre che per il tipo di contratto, la durata e il corrispettivo. La selezione si esaurisce dunque nel colloquio, che nella disciplina e nell’avviso è definito selettivo.
Il Collegio precisa che ciò non comporta l’irrilevanza di titoli ed esperienze: essi sono richiamati tra i criteri e sono stati valutati e confrontati proprio in sede di colloquio, come emerge dalle schede di valutazione. Quanto alla contestazione dei punteggi, la censura è generica: il ricorrente fonda l’intero ricorso sull’avere già ricoperto il medesimo incarico in una precedente selezione, ma il punteggio non deriva dalla sola lettura del curriculum, bensì dall’approfondimento svolto in sede di colloquio secondo i criteri dell’avviso. Il confronto tra curricula è quindi inconferente.
La doglianza sull’assenza di requisiti in capo ad alcuni concorrenti è del pari generica, essendo articolata per mere allegazioni prive di prova e non diretta a contestare l’ammissione. Infine, il raffronto con la distinta procedura indetta dal Dipartimento della funzione pubblica è irrilevante, trattandosi di prove diverse. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese dell’amministrazione resistente e compensazione verso il controinteressato.
Nota della Redazione
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