Contributi post sisma: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Emilia-Romagna n. 280 del 21.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative al riconoscimento, alla quantificazione e alla revoca dei contributi per la ricostruzione o riparazione di immobili colpiti da eventi sismici spettano alla giurisdizione del giudice ordinario. L’attività dell’amministrazione è rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge a tutela delle posizioni dei singoli danneggiati, le quali hanno consistenza di diritti soggettivi. La materia è estranea all’uso e all’assetto del territorio e non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il riconoscimento del diritto al contributo in concreto non comporta valutazione discrezionale, ma mera applicazione di criteri predeterminati. Il giudice amministrativo deve pertanto dichiarare il proprio difetto di giurisdizione.

Il Fatto

I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza con cui il Sindaco del Comune di Cento, in qualità di ausiliario del Commissario delegato per la ricostruzione post sisma, ha revocato il contributo ottenuto nel 2017. La revoca si fondava sulla carenza, nell’immobile di proprietà, dei servizi igienici, ritenuti requisito indefettibile per accedere al beneficio.

I ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 7 d.m. 5 luglio 1975 e dell’art. 3 legge n. 241/1990, contestando i presupposti di fatto e la motivazione, nonché la violazione dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990 sotto il profilo del legittimo affidamento. Il Comune di Cento, costituendosi, ha eccepito il difetto di giurisdizione e, nel merito, l’infondatezza del gravame per carenza di prova. La causa è giunta alla decisione sull’eccezione preliminare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto disatteso l’istanza di rinvio proposta dai ricorrenti, sia perché espressamente subordinata alla reiezione dell’eccezione di giurisdizione, sia per la carenza degli eccezionali presupposti dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., richiamando sul punto Consiglio di Stato sez. VII, 4 aprile 2024, n. 3079.

Passando alla questione preliminare, il TAR ha rilevato come la propria giurisprudenza, dal 2020 in poi, abbia aderito alla tesi ormai pacifica secondo cui deve essere esclusa la giurisdizione amministrativa per le controversie di concessione dei contributi post sisma. Il Collegio ha richiamato numerose pronunce conformi, tra cui TAR Emilia-Romagna sez. I, 25 marzo 2024, n. 217 e sez. II, 14 aprile 2022, n. 334.

Il Tribunale ha poi dato conto dell’adesione del Consiglio di Stato, con tre pareri resi su ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, alla decisione delle Sezioni Unite n. 8115 del 2017. In quella sede la Cassazione ha affermato che la controversia promossa dal privato per il riconoscimento e la quantificazione dei contributi post sisma spetta al giudice ordinario, vertendosi in tema di erogazioni in cui l’attività amministrativa è rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge, con posizioni configurantisi come diritti soggettivi.

Il Collegio ha evidenziato come la materia sia estranea all’urbanistica e all’edilizia, nonché all’uso e all’assetto del territorio, con conseguente non configurabilità di un’ipotesi di giurisdizione esclusiva ai sensi del d.lgs. n. 80 del 1998 e della legge n. 205 del 2000. Il riconoscimento del diritto al contributo in concreto, siccome quantificato, non comporta valutazione discrezionale, ma mera applicazione di criteri predeterminati, sia pure attraverso i necessari riscontri tecnici.

In definitiva, l’assenza di poteri di apprezzamento discrezionale in ordine all’an, al quid e al quomodo dell’erogazione ha indotto il Tribunale a dichiarare il difetto di giurisdizione, spettando la stessa al giudice ordinario, presso cui i ricorrenti potranno riassumere il giudizio nei termini di cui all’art. 11 cod. proc. amm.. Le spese processuali sono state integralmente compensate, in considerazione del diverso orientamento seguito dal Tribunale al momento della proposizione del gravame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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