Ordinanza contingibile su muro di sostegno in strada comunale: falso presupposto (TAR Emilia-Romagna n. 279 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
È illegittima per eccesso di potere per falso presupposto l’ordinanza contingibile ed urgente adottata ai sensi dell’art. 54 d.lgs. n. 267/2000 con cui il Sindaco ordini ai privati lottizzanti la rimessa in pristino, a proprie spese, di un muro di sostegno prospiciente una strada realizzata in adempimento di convenzione di lottizzazione e da tempo utilizzata dalla collettività con assunzione degli oneri manutentivi da parte del Comune. La strada, per l’uso pubblico e gli ulteriori indici presuntivi, appartiene al patrimonio indisponibile comunale, o quanto meno è privata di uso pubblico, con la conseguenza che gli oneri di manutenzione e sorveglianza non gravano sul solo proprietario. Ai sensi dell’art. 19 r.d. n. 1740/1933, la costruzione e riparazione delle opere di sostegno che assicurano la stabilità della strada sono a carico dell’ente cui la strada appartiene. La mancata richiesta di collaudo da parte dei lottizzanti non esonera il Comune dal dovere di controllo e di collaudo delle opere di urbanizzazione.
Il Fatto
Una società, nella qualità di ditta lottizzante, impugna davanti al TAR Emilia-Romagna l’ordinanza contingibile ed urgente con cui il Sindaco le ha intimato la rimessa in pristino della viabilità di una strada di quartiere, in seguito al crollo di un muro di sostegno, sul presupposto della proprietà privata dell’opera.
La ricorrente deduce che la strada era stata realizzata in adempimento di una convenzione di lottizzazione, è da sempre utilizzata dalla collettività, è oggetto di manutenzione comunale ed è inclusa nell’elenco delle vie pubbliche: da qui il travisamento dei fatti e il falso presupposto. Si dolgono inoltre la violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990 per l’omesso contraddittorio, la violazione dell’art. 19 r.d. n. 1740/1933 sul riparto delle spese delle opere di sostegno e lo sviamento di potere. Il Comune si costituisce senza depositare memorie.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso, incentrando la decisione sul motivo assorbente dell’eccesso di potere per falso presupposto. La strada non è rimasta nella proprietà dei lottizzanti: essa rientra nel patrimonio indisponibile del Comune o, a tutto voler concedere, è strada privata di uso pubblico. La documentazione dimostra la realizzazione quale opera di urbanizzazione, l’uso costante da parte della collettività, l’assunzione degli oneri manutentivi da parte dell’ente e l’inserimento nell’elenco delle vie pubbliche.
Sul punto il Tribunale richiama il principio di non contestazione ex art. 64 c.p.a.: le circostanze allegate dalla ricorrente non sono state contestate dalla difesa comunale (Cons. Stato sez. V n. 5767 del 2024). All’elenco delle strade pubbliche non si riconosce valore costitutivo, ma solo dichiarativo (Cass. civ. sez. II n. 5547 del 2016).
Quanto al collaudo, la sua mancata richiesta non costituisce scusante per il Comune. Il lungo tempo trascorso dall’ultimazione delle opere e il dovere dell’ente di seguire, controllare e collaudare le urbanizzazioni rendono irrilevante l’omissione dei lottizzanti (TAR Sardegna sez. II n. 282 del 2018; Cons. Stato n. 4169 del 2015).
Il Collegio ribadisce gli indici di appartenenza della strada al demanio comunale: uso da parte di un numero indeterminato di persone, ubicazione nei luoghi abitati, toponomastica, posizione della numerazione civica, comportamento della P.A. nel settore urbanistico. Per le strade private ad uso pubblico, del resto, l’obbligo di manutenzione e sorveglianza è condiviso con i proprietari in ragione della circolazione di una pluralità indeterminata di soggetti (Cass. civ. sez. VI n. 3216 del 2017).
Merita adesione anche il motivo sull’art. 19 r.d. n. 1740/1933: la costruzione e la riparazione delle opere di sostegno sono a carico dell’ente cui la strada appartiene. Il Comune non può quindi intimare al privato di eseguire a sue spese le misure di sicurezza (Cons. Stato sez. V n. 4767 del 2004). Ne deriva l’annullamento dell’ordinanza e la condanna del Comune alla refusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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