Interpelli farmaceutici senza termini perentori e decadenza da rinuncia non recepita (TAR Molise n. 211 del 03.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di assegnazione delle sedi farmaceutiche mediante scorrimento della graduatoria, la legge e il bando di concorso non fissano termini perentori entro i quali l’Amministrazione regionale deve dare avvio ai singoli interpelli, rimettendosi la scelta dei tempi alla discrezionalità e al prudente apprezzamento dell’Amministrazione. Il termine di trenta giorni fissato dall’atto di assegnazione per le comunicazioni del concessionario ha natura meramente ordinatoria, non essendo qualificato come perentorio né assistito da sanzione di decadenza, con la conseguenza che la sua violazione integra una semplice irregolarità non viziante. La rinuncia dell’assegnatario alla sede non la rende formalmente vacante prima del recepimento amministrativo e della formale adozione del provvedimento di decadenza. Nel giudizio risarcitorio davanti al giudice amministrativo grava sul ricorrente, secondo il criterio del più probabile che non, la prova del nesso di causalità tra condotta amministrativa ed evento dannoso.

Il Fatto

Nel Comune di Colle d’Anchise il servizio farmaceutico era assicurato tramite dispensario farmaceutico dal 2017, da quando il ricorrente aveva rinunciato alla titolarità dell’unica sede del territorio, assegnatagli all’esito del bando regionale indetto con D.G.R. n. 184 del 23 settembre 2013. La rinuncia era dipesa dall’avvenuta assegnazione di altra sede in un Comune pugliese, ritenuta preferibile.

Il ricorrente si era attivato sin dal 2017 presso la Regione perché la sede rinunciata fosse bandita con nuovo interpello, prospettando il diritto all’indennità di avviamento ex art. 110 del R.D. n. 1265 del 1934. La sede fu inserita nel secondo interpello, poi nel terzo, che la assegnò a un nuovo titolare, il quale vi rinunciò nel 2022. La sede non fu inclusa nel quarto interpello, indetto con la determinazione dirigenziale prot. n. 43 del 24 marzo 2022, e il ricorrente impugnò tale atto chiedendo l’annullamento, l’ordine di provvedere e il risarcimento del danno quantificato in euro 142.678,80.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa regionale. La controversia non ha ad oggetto la corresponsione dell’indennità ex art. 110 T.U.L.S., bensì la legittimità dell’azione amministrativa e il danno da ritardato conseguimento di quella somma: si verte in materia di servizio pubblico farmaceutico, devoluta alla giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., trattandosi di comportamenti riconducibili all’esercizio del potere.

Nel merito, il primo motivo è stato respinto. Il Collegio ha rilevato che nessuna norma, e neppure l’art. 10 del bando del 2013, fissa termini perentori per l’avvio degli interpelli: la scansione temporale seguita dalla Regione (due anni tra il secondo e il terzo, un anno per il quarto) è stata ritenuta ragionevole e congrua, anche in considerazione delle limitate risorse organizzative e dei contenziosi pendenti sulle assegnazioni. Il dispensario è conseguenza, non causa, della mancata assegnazione. Il confronto con altre Regioni non denota alcuna illegittimità.

Il secondo motivo è stato parimenti disatteso. Il termine di trenta giorni per gli adempimenti del concessionario non è perentorio: manca una previsione espressa di decadenza, secondo il principio per cui il superamento del termine ordinatorio integra irregolarità non viziante. La D.G.R. n. 12/2011, invocata dal ricorrente, costituisce mero atto di indirizzo, superato dal bando del 2013, che ha previsto la decadenza solo per l’omessa apertura entro centottanta giorni: termine non ancora scaduto alla data di avvio dell’interpello.

La rinuncia inviata dall’assegnatario non rendeva la sede vacante. La PEC risultava protocollata solo l’8 aprile 2022, giorno successivo all’avvio telematico del 7 aprile, quando la piattaforma nazionale precludeva, per ragioni tecniche, l’aggiunta di sedi. La diversità di trattamento rispetto alla sede di Santa Maria del Molise è giustificata dalla presenza, in quel caso, di un formale provvedimento di decadenza.

Infine, la domanda risarcitoria è stata respinta per difetto di ingiustizia del danno e di prova del nesso di causalità. La possibilità di assegnazione della sede, in caso di più interpelli, è rimasta allo stadio di mera eventualità, non raggiungendo la soglia del più probabile che non. Le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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