Ottemperanza al decreto Pinto e penalità di mora parametrata agli interessi legali (TAR Calabria n. 17 del 07.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un decreto emesso ai sensi della legge n. 89/2001, la domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento della somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è ammissibile anche quando il titolo azionato consista in una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro. La penalità di mora può essere determinata nella misura degli interessi legali, per ogni mese o frazione di mese di ritardo, e si cumula con gli interessi legali dovuti ex lege o disposti nel titolo, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. Il relativo importo decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e cessa con l’adempimento spontaneo ovvero con l’insediamento del Commissario ad acta. La liquidazione delle spese in favore dei difensori distrattari non attribuisce a costoro la qualità di parte ricorrente autonoma nel giudizio di ottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente agisce davanti al TAR Calabria, ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., per ottenere l’esecuzione di un decreto emesso dalla Corte d’appello di Catanzaro in materia di equa riparazione, con il quale l’amministrazione era stata condannata a pagargli una somma di denaro, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, e a rifondere le spese processuali in favore dei procuratori che ne avevano fatto richiesta.
Il ricorrente deduce l’inadempimento dell’amministrazione e chiede la nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, nonché l’ulteriore condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per il ritardo successivo. Alla camera di consiglio del 20 giugno 2024 la causa è rinviata per la rinnovazione della notifica; eseguita correttamente, la notifica non è seguita dalla costituzione del Ministero della Giustizia. La causa è trattenuta in decisione all’udienza del 27 novembre 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione: il decreto azionato è assistito da autorità di cosa giudicata, come da certificazione in atti; il ricorrente ha inviato la richiesta di pagamento prevista dall’art. 5-sexies della legge n. 89/2001 e dalla presentazione dell’istanza sono decorsi sei mesi; l’amministrazione non ha fornito la prova, su di essa gravante, dell’avvenuta esecuzione. L’ottemperanza è pertanto accolta.
L’accoglimento è però limitato alla posizione creditoria del solo ricorrente. Le spese processuali liquidate nel decreto sono state attribuite ai difensori distrattari, i quali non rivestono la qualità di parte ricorrente autonoma nel presente giudizio: la relativa pretesa resta quindi estranea all’ordine di esecuzione.
Quanto alla domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Tribunale ne afferma l’ammissibilità anche quando l’ottemperanza riguardi sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e la novella introdotta dal comma 781 dell’art. 1 della legge n. 208/2015. Non sussistendo iniquità né altre cause ostative, la penalità di mora è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta — per il carattere sanzionatorio dell’istituto — agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna.
La decorrenza dell’ulteriore importo è fissata al giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza, e la cessazione all’adempimento spontaneo ovvero all’insediamento del Commissario ad acta, individuato in un dirigente designato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, che opera senza compensi ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
Sulle spese del giudizio il Collegio applica i parametri del d.m. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine a quella non espressamente disciplinata, richiamando Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247, e ne tiene conto della semplicità e serialità. In caso di mancata refusione, provvede il Commissario nel medesimo termine: il Collegio invoca il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, ragioni di economia processuale e il canone del buon andamento, onde evitare un secondo giudizio di ottemperanza, richiamando per analogia gli artt. 95 e 510 c.p.c. e i privilegi di cui agli artt. 2755, 2770 e 2777 c.c.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2755 c.c. – Spese per atti conservativi o di espropriazione
- Art. 2770 c.c. – Crediti per atti conservativi o di espropriazione
- Art. 2777 c.c. – Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti
- Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione
- Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata