Contributi PSR: ineleggibile l’investimento avviato prima della domanda (TAR Marche n. 729 del 06.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi PSR, l’oggetto del finanziamento è il progetto di investimento realizzato successivamente alla presentazione della domanda di sostegno, non l’investimento già in corso di realizzazione. La circostanza che le spese siano state sostenute dopo la domanda non sana l’ineleggibilità dell’opera avviata anteriormente. La lex specialis del bando prevale sulle linee guida generali della Conferenza Stato-Regioni. Il recupero del contributo erogato in assenza del presupposto costituisce esercizio di potere vincolato e non di autotutela, con conseguente inapplicabilità dei termini e dell’onere motivazionale di cui agli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241 del 1990.

Il Fatto

La società ricorrente presentava domanda di partecipazione al bando per la misura di sostegno n. 19.2 del PSR 2014-2020, chiedendo un contributo di € 200.000,00 per la ristrutturazione di un fabbricato a fronte di lavori pari a € 407.733,08. Inizialmente ammessa al beneficio, otteneva l’acconto e, ultimati i lavori, richiedeva il saldo. La pratica superava i controlli del -OMISSIS- e della Guardia di Finanza.

Sorteggiata per controllo a campione, la pratica veniva esaminata dal Settore Audit della Regione Marche, che accertava l’avvio delle attività e l’esecuzione di diversi lavori in data antecedente alla domanda del 23 gennaio 2018. Seguivano la sospensione del pagamento del saldo e il provvedimento di decadenza e revoca totale del contributo, fondato sull’insussistenza delle condizioni di ammissibilità e sulla presentazione di false dichiarazioni. La ricorrente impugnava gli atti davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina il punto 5.3.1 del bando, che considera ammissibili le attività avviate e le spese sostenute dal giorno successivo alla protocollazione della domanda, e l’art. 5.1.3, che richiede una data di inizio lavori successiva alla presentazione della domanda. Da tali clausole si ricava che oggetto del finanziamento sono i progetti realizzati dopo la domanda, non le opere già in corso. La tesi della ricorrente, secondo cui sarebbero finanziabili interventi già avviati purché le spese siano sostenute successivamente, è respinta.

Il Tribunale richiama anche l’art. 6.1.3 del bando, che chiarisce come oggetto di valutazione sia un progetto di investimento e non un investimento già realizzato. Il superamento dei controlli amministrativi è dipeso dalle dichiarazioni non veritiere del legale rappresentante, che nella richiesta di anticipo indicava una data di inizio lavori diversa e successiva rispetto a quella accertata. Le linee guida della Conferenza Stato-Regioni dell’11 febbraio 2016 introducono principi generali che non prevalgono sulla lex specialis, il cui contenuto non si presta a diversa interpretazione.

Quanto al secondo motivo, il Collegio ritiene non dimostrata la condotta dolosa di artificiosa creazione delle condizioni del contributo, ma rileva che una dichiarazione non veritiera sulla data di inizio lavori vi è stata e ha condizionato la trattazione della domanda, determinando l’iniziale ammissione al beneficio.

Sul terzo motivo, il TAR aderisce all’orientamento secondo cui, per il recupero di contributi erogati in assenza del presupposto, non occorre la motivazione sulle ragioni di interesse pubblico né la comparazione con l’interesse del debitore: la ripetizione dell’indebito è espressione di potere vincolato, non di autotutela (Cons. Stato, sez. VI, 11 giugno 2024, n. 5183; Cons. Stato, sez. VI, 20 ottobre 2023, n. 9115). Il comma 2-bis dell’art. 21-nonies esclude comunque il termine massimo per i provvedimenti conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti.

Infine, all’esito dell’istruttoria, la relazione dell’amministrazione ha evidenziato che l’intera opera è cronologicamente riferita alla comunicazione di inizio lavori del 25 gennaio 2018, risultata mendace, senza possibilità di scorporo e con inevitabile decadenza dall’intero contributo. La ricorrente non ha fornito prova contraria, sicché la quantificazione nella misura intera è confermata. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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