Spese di lite sindacabili in appello solo se abnormi o irrazionali (Cons. Stato n. 7104 del 25.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la statuizione sulle spese di lite è espressione dell’ampio potere discrezionale del giudice di primo grado e la sua sindacabilità in appello è limitata a due ipotesi: la modifica della decisione principale e la ricorrenza di profili di abnormità o di manifesta irrazionalità della quantificazione. Il d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, non impone un vincolo ai valori medi dei parametri tabellari: il giudice quantifica il compenso tra minimo e massimo, derogabili con motivazione. Ne deriva che la liquidazione secondo i parametri propri delle cause di valore indeterminabile è incongrua quando l’attività difensiva effettivamente svolta sia minima. La carenza di motivazione sul punto è sanata dal pieno effetto devolutivo dell’appello, che consente al giudice di secondo grado di integrare la motivazione della sentenza gravata.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto dal TAR Lazio, con sentenza n. 2596/2024, l’annullamento del parere negativo della Commissione valutativa per lo spazio sosta personalizzato e la condanna di Roma Capitale ad adottare il provvedimento richiesto entro trenta giorni. Non avendo l’amministrazione provveduto nel termine, il ricorrente propose ricorso per ottemperanza. Nelle more Roma Capitale rilasciò l’autorizzazione e il TAR, con sentenza n. 14713/2024, dichiarò la cessata materia del contendere, condannando l’amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale e liquidandole in complessivi € 1.000,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con attribuzione al procuratore antistatario.
Il ricorrente appellò censurando il solo capo sulle spese: la somma era inferiore ai minimi edittali per le cause di valore indeterminabile e, applicando i parametri medi, il compenso avrebbe dovuto essere almeno pari a € 10.923,00. Roma Capitale eccepì l’inammissibilità dell’appello per difetto di legittimazione, sostenendo che legittimato fosse il solo difensore distrattario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di rito, richiamando l’ordine logico delle questioni processuali e di merito imposto dagli artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c.. L’eccezione è infondata. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. sez. VI, ordinanza n. 6481 del 09.03.2021), il difensore distrattario assume la qualità di parte solo quando l’impugnazione investe la pronuncia di distrazione in sé, non le contestazioni sull’ammontare: l’erronea liquidazione pregiudica i diritti della parte vittoriosa, tenuta al pagamento della differenza al proprio difensore. Sussiste quindi la piena legittimazione ad causam della parte, ancorché rappresentata da un nuovo professionista.
Nel merito l’appello è infondato. Il giudice di prime cure, pur omettendo la motivazione, ha tenuto conto delle peculiarità del caso e dell’attività difensiva svolta: il ricorso per ottemperanza si limitava a lamentare l’inerzia dell’amministrazione e, essendo il provvedimento intervenuto pochi giorni dopo la notifica, l’attività successiva si era risolta nella presa d’atto della cessata materia del contendere e nella richiesta delle spese, quantificate in primo grado in € 5.140,00.
La Corte richiama la giurisprudenza consolidata: la sindacabilità in appello delle statuizioni sulle spese è limitata alla modifica della decisione principale e ai profili di abnormità o manifesta irrazionalità (Cons. Stato, ad. plen., n. 8 del 2007; Sez. V n. 1032 del 2025). Nel caso concreto l’abnormità non è ravvisabile, tenuto conto della peculiarità della fattispecie e dell’attività difensiva effettivamente spiegata, rispetto alla quale risulta incongrua la liquidazione secondo i parametri delle cause di valore indeterminabile. Né il d.m. n. 55/2014 impone un vincolo ai valori medi, dovendo il giudice quantificare tra minimo e massimo, derogabili con motivazione (Cass. civ. sez. III n. 7350 del 2022).
Quanto alla dedotta carenza motivazionale, l’appello sul capo delle spese ha realizzato un effetto devolutivo pieno, che consente al giudice di secondo grado di integrare e correggere la motivazione della sentenza impugnata (Cons. Stato, sez. V n. 3308 del 2021). L’appello è quindi respinto. La Corte compensa integralmente le spese del grado, ravvisando eccezionali e gravi ragioni nella mancata specifica motivazione del primo giudice sulla quantificazione sotto i minimi tabellari.
Nota della Redazione
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