Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse sulle concessioni demaniali marittime (TAR Toscana n. 794 del 29.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso per difetto sopravvenuto di interesse, non potendo il giudice pronunciarsi nel merito di una domanda divenuta priva di utilità per il ricorrente. La declaratoria consegue alla verifica dell’assenza attuale di interesse alla pronuncia e non investe la fondatezza dei motivi. La compensazione integrale delle spese di lite può essere disposta in ragione della complessità e novità delle questioni trattate, in applicazione del cod. proc. amm. in tema di soccombenza e di spese.

Il Fatto

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato impugnava la deliberazione del Consiglio comunale di un ente costiero e i successivi atti ricognitivi con cui l’amministrazione aveva esteso al 31 dicembre 2033 la durata delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative insistenti sul territorio comunale. Il gravame investiva la delibera consiliare e gli atti unilaterali di natura ricognitivo-dichiarativa adottati in applicazione delle disposizioni di proroga. Con motivi aggiunti la ricorrente estendeva l’impugnazione ai singoli provvedimenti di riconoscimento dell’estensione ex lege, individuati per numero di repertorio e relativi titolari, conosciuti solo a seguito del loro deposito nel giudizio.

Nel corso del giudizio si costituivano il Comune e numerosi concessionari, oltre al sindacato di categoria ad opponendum. All’udienza pubblica la ricorrente depositava memoria con cui dichiarava di non avere più interesse al ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la parte ricorrente, con memoria depositata il 5 giugno 2024, ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso. La dichiarazione proveniente dalla stessa parte che ha introdotto il giudizio vale a escludere la persistenza dell’interesse alla decisione, quale condizione dell’azione.

Da tale presa d’atto deriva, sul piano processuale, la declaratoria di improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse. Il giudice amministrativo non scende pertanto all’esame dei motivi di impugnazione, né verifica la legittimità degli atti contestati.

Sul regime delle spese, il Tribunale ritiene di disporne la compensazione integrale fra le parti. La decisione si fonda sulla valorizzazione della complessità e novità delle questioni trattate, che giustifica la deroga al criterio ordinario della soccombenza.

La pronuncia si conclude con l’ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa ai sensi del cod. proc. amm. Il dispositivo non contiene alcuna statuizione nel merito della disciplina delle concessioni demaniali marittime.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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